Selezione per incarico dirigenziale PNRR esterna: obbligo di motivazione e trasparenza (Corte dei Conti Sez. contr. legittimità n. 4 del 18.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di selezione disposto dall’Amministrazione per il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, finalizzato a cooptare le migliori professionalità disponibili, deve essere svolto, in ogni fase, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 97 della Costituzione, a fortiori nell’ipotesi applicativa della disposizione di cui all’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, che prevede un meccanismo di selezione eccezionale rispetto al sistema ordinario. Ne consegue che il provvedimento di nomina adottato all’esito del procedimento deve dare puntuale conto delle ragioni che hanno condotto all’individuazione del soggetto prescelto, affinché, pur riconoscendo la piena facoltà del Ministro competente a presenziare in alcune fasi del procedimento, risulti trasparente il percorso logico seguito e la ragionevolezza della determinazione assunta, nel rispetto di criteri predeterminati e obiettivi, nonché delle competenze dei diversi organi coinvolti nell’iter selettivo.

Il Fatto

In data 8 luglio 2024 è pervenuto al competente Ufficio, per il prescritto controllo preventivo di legittimità, il d.P.C.M. di conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore dell’Unità di missione del PNRR del Ministero del turismo a una professionalità estranea alla pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 19, commi 4 e 6, del d.lgs. n. 165/2001.

Il procedimento era stato avviato con un interpello pubblicato il 16 aprile 2024, aperto ai dirigenti di ruolo del Ministero, a quelli di altre amministrazioni e a persone esterne di particolare qualificazione. Una Commissione di valutazione aveva individuato sei candidati idonei; i colloqui con il Ministro si erano tenuti il 15 maggio 2024. L’Ufficio ha formulato un rilievo istruttorio il 1° agosto 2024; non ritenute superate le censure, la questione è stata deferita alla sede collegiale.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla disciplina dell’art. 19 d.lgs. n. 165/2001, che prevede la pubblicità dell’avviso per le posizioni dirigenziali vacanti e distingue tre categorie di soggetti: dirigenti interni, dirigenti di altre amministrazioni e professionalità esterne non rinvenibili nei ruoli. Il ricorso al comma 6 costituisce un meccanismo eccezionale, complementare al sistema ordinario di reclutamento, giustificato solo dall’assenza, da valutarsi obiettivamente, di profili di analoga elevata qualificazione nell’ambito del personale interno.

Il Collegio richiama il proprio orientamento consolidato (Del. 36/2014/Prev; Del. 4/2022/Prev; Del. 9/2016/Prev), nonché la giurisprudenza amministrativa e costituzionale in tema di limiti al conferimento e di non rinnovabilità degli incarichi ex comma 6.

Nel caso di specie, l’Amministrazione aveva scelto di aprire l’interpello a tutte e tre le categorie e di articolare una procedura comparativa con Commissione, lettere di presentazione e colloquio finale. Aveva quindi l’obbligo di condurre l’intera procedura nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità. La Sezione rileva invece che la fase del colloquio è stata gestita direttamente dal Ministro, non risulta adeguatamente documentata e non ha riguardato tutti i candidati dichiarati idonei dalla Commissione: per alcune dirigenti si è risolta in un mero saluto, senza atti di rinuncia formalizzati.

Difettano criteri predeterminati per valutare l’esito dei colloqui e la graduazione finale delle candidature. Le risposte dell’Amministrazione appaiono contraddittorie, poiché negano l’idoneità di tutti gli altri candidati pur in presenza di un preliminare scrutinio con esito affermativo dei dirigenti aventi priorità. La motivazione avrebbe dovuto dimostrare la logicità della scelta ricaduta su una professionalità esterna, connotata da un livello superiore rispetto agli altri dirigenti ammessi al colloquio.

Non è in discussione la presenza del Ministro, che ha facoltà di conoscere i candidati, ma la sua funzione decisoria nella fase di selezione, al di fuori degli incarichi di diretta collaborazione. Il modus operandi non si concilia con le esigenze di trasparenza e imparzialità ex art. 97 Cost. Il Collegio, assorbita ogni altra questione, ricusa il visto e la conseguente registrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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