Conto agente riscossione irregolare senza passaggio di consegne (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 27 del 24.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale reso dall’agente contabile esterno al termine della gestione deve rappresentare in modo completo e separato le operazioni di riscossione e versamento effettuate nel periodo di gestione. Ove il capitolato d’appalto imponga di completare le procedure di recupero delle quote non versate dagli utenti, l’ente locale è tenuto a verificare l’entità delle somme accertate dall’agente cessante e non ancora riscosse o versate, per consentirne la separata rendicontazione. La mancata evidenziazione di crediti accertati in gestioni precedenti e riscossi oltre il termine dell’affidamento viola i principi di veridicità, trasparenza e chiarezza delle scritture contabili e integra irregolarità della gestione. La declaratoria di irregolarità non presuppone una condanna dell’agente contabile.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da una società cooperativa, agente contabile di un Comune, per la riscossione dei proventi del servizio mensa scolastica nel periodo dal 1° gennaio al 31 gennaio 2018. Il conto esponeva riscossioni e versamenti per complessivi € 131.418,49.

Il magistrato istruttore, con relazione, rilevava che parte di tali somme — € 29.663,75 — era riferibile a crediti incassati oltre il periodo di gestione, ma inerenti ad anni precedenti, e che il conto, qualificato di ultima gestione, non era accompagnato dal verbale di passaggio di consegne con l’agente subentrante. L’ente locale depositava memoria, precisando che le riscossioni fuori periodo riguardavano crediti di gestioni pregresse regolarmente affidate e che, trattandosi di appalti distinti, non erano stati redatti verbali di passaggio di consegne. La causa giungeva alla decisione della Sezione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che la gestione di un agente della riscossione è soggetta ai principi di regolarità, trasparenza e chiarezza. Il conto reso da un agente contabile esterno al termine della gestione deve rappresentare in modo completo le operazioni di riscossione e versamento del periodo di riferimento.

Già a un primo esame il conto presenta carenze formali: la mancata indicazione di chiari estremi delle riscossioni, ancorché esposte in via riassuntiva, rende difficile individuare le date e verificare il rispetto della tempistica dei versamenti in tesoreria, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento comunale di contabilità. Poco chiare risultano anche l’indicazione degli estremi dei versamenti e la correlazione con i dati delle riscossioni.

Solo in esito all’istruttoria è emerso che nel conto erano indicate somme riscosse dopo il periodo di gestione — nel dettaglio € 29.468,30 dal 1° al 28 febbraio 2018, € 88,80 a febbraio 2018 e € 106,65 dal 1° al 30 aprile 2017 — relative al recupero di crediti di anni precedenti. Secondo il Collegio, la sussistenza di tali crediti avrebbe dovuto essere evidenziata in sede di passaggio di consegne tra agente cessante e subentrante.

La mancata previsione di un formale passaggio di consegne nel capitolato non esime l’ente. Il capitolato contemplava infatti l’obbligo contrattuale di completare le procedure di recupero delle quote non versate dagli utenti: proprio tale obbligo rendeva necessaria la verifica delle somme accertate e non ancora riscosse o versate, per consentire la separata rendicontazione delle operazioni successive. In base al principio di veridicità, le informazioni contabili devono rappresentare fedelmente le operazioni effettuate, così da garantire i controlli interni e della Magistratura contabile.

Il Collegio rileva che le circostanze emerse non erano evincibili dal conto, né segnalate dal responsabile del procedimento, né risultavano dalla relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139 c.g.c., non acquisita agli atti. Richiamando la giurisprudenza della Sezione, la Corte ribadisce che a tale relazione è affidata la verifica interna della gestione degli agenti contabili. Per tali ragioni dichiara l’irregolarità della gestione, demandando agli organi responsabili dell’ente il puntuale adempimento degli obblighi di legge, senza provvedere sulle spese in assenza di condanna dell’agente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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