Incarichi esterni: necessaria la preventiva valutazione del revisore dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 111 del 09.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento comunale che subordina il conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio o consulenza alla preventiva acquisizione, da parte del responsabile competente, della valutazione del collegio dei revisori dei conti sull’atto di affidamento è conforme alla normativa primaria. L’art. 7, comma 6, lett. f), del D.Lgs. n. 165/2001 richiede, per gli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, la previa valutazione dell’organo di revisione. La clausola regolamentare integrativa recepisce tale presupposto di legittimità e ne specifica l’operatività. La previa valutazione contabile costituisce condizione di ammissibilità dell’atto di conferimento e non mero adempimento successivo.
Il Fatto
Nell’ambito dell’istruttoria di controllo sulla sana gestione finanziaria del rendiconto 2023, il Comune ha trasmesso il regolamento degli uffici e dei servizi contenente la disciplina degli incarichi di collaborazione autonoma. Il magistrato istruttore ha rilevato il mancato invio alla Sezione regionale di controllo del regolamento aggiornato e ha segnalato che alcune previsioni non risultavano in linea con la normativa di riferimento.
L’ente ha modificato il Capo VIII del regolamento con deliberazione di Giunta comunale n. 67 del 22.05.2025 e, dopo ulteriori rilievi istruttori, con deliberazione n. 119 del 18.09.2025. La questione è stata deferita all’esame collegiale della Sezione per la disamina della conformità delle modifiche alla legge.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’art. 3, comma 56, della legge n. 244/2007, che impone agli enti locali di fissare con il regolamento limiti, modalità e criteri per l’affidamento di incarichi o consulenze, e dal successivo comma 57, che prescrive la trasmissione alla Sezione regionale di controllo entro trenta giorni dall’adozione. L’invio è funzionale alle funzioni di controllo e si sostanzia in un riesame di legalità e regolarità del regolamento rispetto ai parametri normativi vigenti.
Il Collegio richiama la giurisprudenza contabile e le delibere di indirizzo della Sezione, che interpretano in senso restrittivo i presupposti per il conferimento degli incarichi, in un’ottica di contenimento dei costi e di valorizzazione delle risorse interne. Ricorda il divieto, introdotto dal comma 5-bis dell’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, di stipulare contratti di collaborazione esclusivamente personali e continuative, con nullità dei contratti e responsabilità erariale del funzionario stipulante.
Quanto all’art. 47 (Definizioni), la Sezione verifica l’espunzione della definizione di collaborazione coordinata e continuativa, fattispecie non più stipulabile, e la ritiene conforme alla legge. In merito all’art. 48, la nuova formulazione del comma 3, lett. c), recepisce i limiti della proroga dell’incarico, ammessa in via eccezionale al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore.
Sul punto centrale, la Sezione esamina il comma 4 aggiunto all’art. 48, che prevede il conferimento degli incarichi solo previa acquisizione della valutazione del collegio dei revisori sull’atto di affidamento. Il Collegio ritiene la formulazione pienamente rispondente all’art. 7, comma 6, lett. c) e f), del D.Lgs. n. 165/2001 e alla giurisprudenza contabile sulla necessaria previa valutazione dell’organo di revisione.
Infine, l’art. 49 distingue gli incarichi professionali dagli appalti di servizi, riconducendo i primi al contratto di prestazione d’opera ex artt. 2222 e 2238 cod. civ. e i secondi alla prestazione imprenditoriale di un risultato. La Sezione giudica la norma conforme alla legge. Il Collegio accerta quindi la trasmissione nei termini e la conformità alla legge degli artt. 47, 48 e 49 del Capo VIII.
Nota della Redazione
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