Cassazione inammissibile per errore nelle iniziali del richiedente (Cass. pen. Sez. 7 n. 16980 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca la violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate. La sentenza con cui il giudice non dispone la confisca né la restituzione del bene sottoposto a sequestro probatorio non può essere impugnata con ricorso per cassazione, dovendo l’interessato rivolgersi al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 263, comma sesto, cod. proc. pen.
Il Fatto
La ricorrente, imputata dei reati di trasporto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Chieti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
Con il ricorso, la difesa ha lamentato la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e alla mancanza di determinazioni giudiziali sulla somma in sequestro.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate. Quanto alla prima doglianza, relativa alla mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento, ha richiamato il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui, in tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione è inammissibile laddove deduca tale vizio. L’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103/2017, ha infatti tipizzato le ipotesi di impugnabilità, rendendo estranee al novero dei motivi deducibili quelle concernenti la verifica ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761 – 01).
In relazione alla residua doglianza, concernente la mancata determinazione giudiziale sulla somma in sequestro, la Corte ha applicato il principio per cui la sentenza di patteggiamento che non dispone la confisca né la restituzione del bene sottoposto a sequestro probatorio non è impugnabile per cassazione. L’interessato deve, invece, rivolgersi al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 263, comma sesto, cod. proc. pen., essendo il ricorso ammissibile esclusivamente avverso l’ordinanza di rigetto dell’opposizione al diniego di restituzione pronunciata dal giudice dell’esecuzione (Sez. 6, n. 10542 del 18/01/2017, Rv. 269542 – 01).
La Corte ha dichiarato, pertanto, l’inammissibilità del ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
- Art. 263 c.p.p. – Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate
- Art. 448 c.p.p. – Provvedimenti del giudice