Colpa grave del neurologo per ritardo diagnostico e potere riduttivo dell’addebito (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 2 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno indiretto da malpractice sanitaria, il sanitario risponde a titolo di colpa grave quando omette la condotta diagnostica esigibile secondo le migliori leges artis, sempre che l’accertamento sia condotto ex ante e in termini oggettivi. Nel caso di causalità omissiva, il nesso va verificato con l’enunciato controfattuale e con il criterio del più probabile che non, che non esclude l’eziologia in presenza di causalità multifattoriale. La transazione tra danneggiato e struttura sanitaria è opponibile al sanitario e costituisce danno erariale, salvo che sia eccezionale, irragionevole o contra legem. Il potere riduttivo dell’addebito consente di calibrare la condanna sulla gravità della colpa, sul rischio d’impresa e sulle carenze organizzative della struttura.

Il Fatto

A seguito di un intervento chirurgico urologico in anestesia spinale, il paziente veniva dimesso e poi riaccolto in Pronto Soccorso per ritenzione urinaria, dolore toraco-addominale e deficit neurologici ingravescenti all’emisoma destro. Ricoverato in Neurologia, il quadro evolveva verso una paraplegia con livello neurologico T2, da ematoma cervico-dorsale, non reversibile all’esito dell’intervento neurochirurgico di evacuazione.

Il Fondo assicurativo regionale e la struttura sanitaria risarcivano il danneggiato con transazione da euro 795.000,00. La Procura regionale citava in giudizio il neurologo e il cardiologo per il danno indiretto, imputando rispettivamente il 35% e il 25% della somma. Un terzo sanitario definiva la propria posizione con giudizio abbreviato.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio respinge l’istanza di rinnovazione della C.T.U. fondata sull’art. 15 della legge n. 24/2017. La disposizione è circoscritta ai procedimenti civili e penali e non si applica al giudizio amministrativo-contabile; inoltre, essendo le condotte risalenti al 2013, la disciplina non è invocabile ratione temporis. La consulenza monocratica non è causa di nullità né di inaffidabilità, avendo il perito motivato sull’inutilità di ulteriori apporti specialistici.

Quanto alla inopponibilità della transazione, eccepita dal cardiologo, la Sezione ribadisce che la transazione interrompe il nesso causale solo se eccezionale, irragionevole o abnorme. Nella specie, essa fu preceduta da plurime perizie che sollevarono dubbi motivati, poi confermati dalla C.T.U.: il rilievo è disatteso.

Sul piano del metodo, il Collegio distingue l’antigiuridicità oggettiva, accertata ex ante secondo le regole di condotta, dal profilo soggettivo della colpa grave, configurabile solo in presenza di errori non scusabili per grossolanità o di difetto di perizia minima. Il nesso causale si accerta con la logica del più probabile che non.

Nel merito, la condotta del neurologo integra la colpa grave. La C.T.U. ha ravvisato un errore diagnostico determinante: la diagnosi di ematoma midollare era raggiungibile con una R.M.N. in urgenza o, in alternativa, con una T.A.C. mirata allo speco vertebrale, mai ipotizzata. Il quadro clinico non era stabile, ma in evoluzione. Non giova l’affidamento sulle valutazioni del primario, valendo anche nella responsabilità d’équipe diacronica l’obbligo di controllare e rimediare agli errori evidenti.

Il cardiologo, invece, va assolto. Egli attese gli esiti degli esami ematochimici e impostò la terapia antiaggregante e anticoagulante di fronte al rialzo della troponina, in assenza di controindicazioni emorragiche notificate dai neurologi, sospendendola all’esclusione dell’infarto. Manca, inoltre, la prova probabilistica dell’apporto causale della terapia nell’aggravamento del danno. L’apporto del cardiologo non è sufficientemente delineato in termini di causalità adeguata.

La condanna è infine ridotta del 50% rispetto alla pretesa (euro 139.125,00), in applicazione del potere riduttivo: il Collegio valorizza la complessità del quadro clinico, la natura probabilistica del giudizio controfattuale, il rischio d’impresa gravante sull’amministrazione e le carenze organizzative della struttura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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