Difetto di giurisdizione della Corte dei Conti su recupero indebito di reversibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 188 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di restituzione di ratei pensionistici, la giurisdizione si determina in ragione dell’oggetto effettivo della controversia. Quando l’azione è diretta ad accertare la illegittimità dell’azione di recupero dell’indebito, restando estranea al contendere la determinazione dell’an e del quantum del rapporto pensionistico, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il principio di esclusività della giurisdizione contabile opera soltanto allorché il giudizio coinvolga il pregresso rapporto pensionistico per determinarne esattamente l’ammontare. Il difetto di giurisdizione è rilevabile ex officio in via pregiudiziale e assorbente.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di pensione di reversibilità con decorrenza dal 1.11.2013, riceveva dall’INPS una comunicazione del 19.2.2021 con cui l’Istituto riliquidava il trattamento, assumendo dovuta una percentuale di cumulabilità del 50%. Ne derivava un primo indebito di complessivi euro 20.908,06. Con successiva comunicazione del 7.2.2022 l’Istituto rideterminava la pretesa in euro 15.765,07, per il medesimo periodo dall’1.11.2013 al 31.3.2021, adducendo il superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge n. 335/1995. Seguivano missive che preannunciavano il recupero mediante trattenuta mensile di euro 100,00.
Dopo una diffida del 7.11.2023 rimasta senza riscontro, il ricorrente adiva la Corte dei Conti chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento di riliquidazione e la declaratoria di irripetibilità dell’indebito, con restituzione delle trattenute applicate. A fondamento allegava la propria buona fede e il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione dei redditi. L’INPS si costituiva chiedendo il rigetto e, in subordine, la limitazione della ripetibilità al periodo febbraio 2018 – febbraio 2021.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via pregiudiziale e assorbente la questione della giurisdizione, dichiarando ex officio il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Il percorso argomentativo muove dal principio enunciato dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, ordinanza n. 9443/2025 del 10.4.2025, richiamata come decisione recente.
Secondo tale pronuncia, in tema di restituzione di ratei pensionistici riscossi nel periodo successivo alla morte del pensionato, la controversia spetta al giudice ordinario quando attiene alla sola fondatezza dell’azione di ripetizione di indebito promossa dall’INPS, e non alla determinazione dell’ammontare del trattamento pensionistico.
Il Giudice contabile sottolinea la distinzione posta dalle Sezioni Unite: da un lato l’azione diretta ad accertare l’illegittimità dell’azione di recupero sulla base dei presupposti di legge, che lascia fuori dal contendere l’an e il quantum del rapporto pensionistico; dall’altro l’azione che mira a determinare esattamente l’an e il quantum della pensione da erogare e che solo a tal fine coinvolge il pregresso rapporto. Il principio di esclusività della giurisdizione contabile opera esclusivamente in quest’ultimo caso.
Il Collegio verifica quindi che nella fattispecie in esame il ricorrente ha adito la Corte contabile per ottenere l’accertamento dell’illegittimità dell’azione di recupero e la condanna dell’Istituto alla restituzione di quanto medio tempore trattenuto. La pretesa non investe la determinazione del trattamento pensionistico, ma la sola legittimità dell’azione di recupero.
Ne consegue la declaratoria di difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. La Corte non si pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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