Pensione privilegiata ai superstiti e giudicato amministrativo rinvio per rivalutazione (Corte dei Conti Sez. I App. n. 102 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni privilegiate, l’annullamento giurisdizionale del diniego amministrativo, fondato su vizi di motivazione e istruttoria, priva di presupposto processuale il giudizio pensionistico che su quel diniego si basi. Il giudice d’appello contabile, investito di censure che non si risolvono in una mera rivalutazione del fatto, deve rinviare la causa al primo giudice ex art. 170, ultimo comma, c.g.c., affinché rivaluti il materiale probatorio alla luce delle deficienze riscontrate. Non può pronunciarsi direttamente sulla spettanza del diritto, in ossequio al principio dell’unicità dell’accertamento medico-legale di cui all’art. 12 d.P.R. n. 461/2001 e al fine di evitare conflitti tra valutazioni giurisdizionali e amministrative.
Il Fatto
Gli eredi di un ex Capo Reparto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco impugnavano il diniego dell’INPS alla domanda di pensione privilegiata, basato sul parere negativo del Comitato di verifica delle cause di servizio. Il lavoratore era stato esposto a fattori di rischio in sedi di servizio come Taranto e la “Terra dei fuochi”. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo condivisibile l’esito del giudizio amministrativo sfavorevole (TAR Basilicata n. 811/2021), che aveva respinto l’analoga domanda per l’equo indennizzo. In appello, gli eredi deducevano la motivazione apparente della sentenza e la mancata considerazione di elementi decisivi, rilevando che la pronuncia del TAR era stata riformata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2657/2025, che aveva annullato il parere negativo e il decreto di diniego.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene l’appello fondato. Pur essendo legittimo che il primo giudice si sia basato sugli incartamenti amministrativi senza disporre una CTU, osserva che il materiale probatorio era imperniato sull’esito del giudizio amministrativo, poi integralmente ribaltato in secondo grado. La sentenza del Consiglio di Stato ha evidenziato carenze motivazionali e istruttorie dell’amministrazione circa l’attività lavorativa svolta in teatri operativi notoriamente problematici per la salute pubblica. La sentenza di primo grado risulta quindi viziata da incongruenze motivazionali, avendo fatto leva su considerazioni medico-legali avallate dal giudice amministrativo ma ritenute insufficienti in sede di appello. Tali incongruenze integrano una quaestio facti sindacabile dal giudice pensionistico d’appello ex art. 170, primo comma, c.g.c., secondo gli orientamenti della giurisprudenza contabile.
Tuttavia, il Collegio non può pronunciarsi direttamente sulla spettanza del diritto, come richiesto dall’appellante, a causa del disposto dell’art. 170, ultimo comma, c.g.c. Inoltre, è prioritaria la necessità di coordinare le valutazioni in sede amministrativa e giurisdizionale, per il principio dell’unicità dell’accertamento medico-legale di cui all’art. 12 d.P.R. n. 461/2001. Si rischierebbe altrimenti un conflitto tra opposte valutazioni, ad esempio se il giudice contabile disconoscesse la causa di servizio mentre l’amministrazione, in sede di riedizione del potere, la riconoscesse.
Il primo giudice, in presenza di una sentenza sulla causa amministrativa pregiudicante non definitiva, avrebbe dovuto sospendere il giudizio ex art. 106 c.g.c., attendendo la riedizione del potere amministrativo. La sospensione non può essere pronunciata in appello, poiché la causa pregiudicante è ormai definita. La Corte accoglie l’appello e rinvia la causa al primo giudice, in diversa composizione fisica, per la rivalutazione del materiale probatorio, ex art. 170, ultimo comma, c.g.c., affinché confermi o riformi la decisione con motivazione rinnovata. Le spese del primo grado seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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