Controllo PNRR su ritardi e rimodulazioni del progetto “Arvier Agile” (Corte dei Conti Sez. contr. Valle d’Aosta n. 21 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione in corso di esercizio dei progetti finanziati dal PNRR, fondato sull’art. 3, comma 4, della legge n. 20/1994 e sull’art. 7, comma 7, del d.l. n. 77/2021, è volto a verificare economicità, efficienza ed efficacia dell’acquisizione e dell’impiego delle risorse, accertando tempestivamente ritardi e anomalie. La cessazione del controllo concomitante sugli interventi PNRR, disposta dall’art. 1, comma 12-quinquies, del d.l. n. 44/2023, non sottrae tali progetti al controllo sulla gestione. Il soggetto attuatore è responsabile dell’attuazione del progetto secondo il principio di sana gestione finanziaria ed è tenuto a realizzarlo nel rispetto dei cronoprogrammi e dei target intermedi e finali. Le reiterate rimodulazioni progettuali e finanziarie, quando non si traducano in un recupero dei tempi, non elidono il giudizio di criticità sulla capacità amministrativa dell’ente. Il termine del 31 agosto 2026, indicato dalla Commissione europea, impone l’adozione di ogni misura utile a non disattendere il rispetto delle tempistiche attuative.
Il Fatto
Il Comune di Arvier, piccolo ente di 820 abitanti, è soggetto attuatore del progetto “Arvier Agile. La cultura del cambiamento”, ammesso a finanziamento per 20 milioni di euro a valere sulla Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1 del PNRR (“Attrattività dei borghi”), con decreto del Segretario generale del Ministero della Cultura n. 453 del 7 giugno 2022. Il progetto, articolato in dodici Azioni, prevede laboratori tematici immateriali e interventi infrastrutturali, con scadenza di avvio al 30 settembre 2023 e di conclusione al 30 giugno 2026.
Già con la deliberazione n. 4/2023 la Sezione aveva rilevato la fragilità organizzativa dell’ente e l’incompiuta definizione delle misure. Il successivo controllo (deliberazione n. 33/2024) ha dato conto delle prime tre rimodulazioni. La presente relazione costituisce il terzo momento di verifica, alla luce degli sviluppi del periodo giugno-settembre 2025.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo. Il controllo concomitante sugli interventi PNRR è cessato per effetto dell’art. 1, comma 12-quinquies, del d.l. n. 44/2023. Resta fermo, tuttavia, il controllo sulla gestione in corso di esercizio, che la Corte ha proseguito in forza dell’art. 7, comma 7, del d.l. n. 77/2021 e dell’art. 3, comma 4, della legge n. 20/1994.
Nel merito, il Collegio rileva che l’art. 7 del Disciplinare d’obblighi subordina ogni variazione progettuale alla preventiva autorizzazione del Ministero, vietando modifiche ai target e alle milestone e l’incremento del finanziamento. Le rimodulazioni succedutesi dal 2023 al 2025 hanno interessato la quasi totalità delle Azioni. Nella prima, il costo delle attività immateriali si è ridotto di oltre 3,8 milioni, a vantaggio degli interventi infrastrutturali. Nella seconda, sono state introdotte la WP6B – Agile Agorà Arvier e la WP10 – Accessible Village, con incrementi significativi.
Il passaggio decisivo riguarda l’ultima rimodulazione del periodo luglio-agosto 2025. La proposta trasmessa al Ministero il 14 luglio 2025 riduceva il finanziamento complessivo a euro 19.614.503,81, stralciando di fatto la WP6A – Maison Luboz, con risorse a carico della Regione. A seguito delle interlocuzioni trilaterali, la proposta definitiva dell’8 agosto 2025 ha riportato il totale a 20 milioni, azzerando la dotazione della WP6A e concentrandola sulla WP6B (euro 3.832.561,11). Il Ministero ha autorizzato le modifiche con la nota del 18 agosto 2025, invitando il soggetto attuatore ad adottare ogni misura di accelerazione.
Sul piano della capacità amministrativa, la Sezione conferma la criticità strutturale. Il Gruppo per l’attuazione di Agile Arvier (GAAA) è stato costituito solo il 1° ottobre 2024, oltre due anni dopo il disciplinare. Il rafforzamento del personale, reso necessario dall’inammissibilità a rendicontazione delle spese per project manager, ha comportato un onere regionale di 273.000 euro annui e ulteriori affidamenti di somministrazione. Le interlocuzioni del 2025 confermano che la struttura temporanea di progetto resta sottodimensionata.
Sul piano contabile, la Sezione osserva come l’incremento del risultato di amministrazione e delle poste vincolate, unitamente all’elevata consistenza della cassa vincolata, riveli che i pagamenti sulle risorse PNRR sono rimasti contenuti, a conferma dei ritardi attuativi. Vengono inoltre rilevati il mancato rispetto dei termini di approvazione del bilancio 2025-2027 e dei rendiconti 2023 e 2024, nonché la mancata adozione, fino al dicembre 2024, di un sistema formalizzato di controlli interni. Le rimodulazioni, osserva infine la Corte, non hanno prodotto il recupero dei tempi: il soggetto attuatore ha maturato solo a luglio 2025 la consapevolezza dell’insufficienza del tempo residuo, confermando quanto già rilevato nel 2023.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.