Colpa grave sanitaria e potere riduttivo obbligatorio nella novella del 2026 (Corte dei Conti Sez. I App. n. 70 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La nozione di colpa grave nella responsabilità amministrativa contabile, come ridefinita dalla legge n. 1/2026, richiede una violazione manifesta di norme di diritto chiare e precise, non scusabile, ovvero il travisamento del fatto o l’affermazione o negazione di un fatto risultante incontrastabilmente dagli atti. In ambito sanitario la valutazione investe anche i protocolli, le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni, quali parametri di accertamento della colpa. Quando la condotta del sanitario integra colpa grave, il potere riduttivo è esercizio dovuto e l’addebito non può superare il 30 per cento del danno accertato né il doppio della retribuzione lorda dell’anno della condotta o di quello immediatamente precedente o successivo. Il coordinatore risponde solo se la sua sfera funzionale gli attribuiva l’adempimento omesso.

Il Fatto

La Sezione Giurisdizionale per la Regione Umbria, con sentenza n. 86/2023, aveva accolto in parte la domanda risarcitoria della Procura regionale per malpractice sanitaria. Il danno erariale indiretto derivava dal risarcimento di 550.250,00 euro, corrisposto per transazioni stragiudiziali a quattro pazienti che avevano riportato invalidità permanenti dopo distinti interventi. Il primo giudice addebitava a un infermiere la somministrazione di bicarbonato di sodio in luogo della soluzione salina, quantificando la sua quota in un terzo del danno, pari a 183.416,64 euro. Rigettava invece la domanda verso la coordinatrice infermieristica, escludendo ogni suo apporto causale.

La Motivazione della Corte

La Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello riunisce le impugnazioni e affronta anzitutto la qualificazione della colpa grave alla luce della disciplina sopravvenuta. Il giudice osserva che la nuova configurazione della responsabilità contabile seleziona condotte connotate da violazioni gravi e macroscopiche, richiedendo che le disposizioni violate siano chiare e precise e che l’inosservanza sia grave e non giustificabile. In ambito sanitario rilevano anche i protocolli, le buone pratiche e le raccomandazioni, espressione della cosiddetta soft law, quali parametri di accertamento della colpa.

Su questa base la Corte conferma la responsabilità dell’infermiere. Sarebbe bastato leggere l’etichetta e la denominazione del flacone per avvedersi dell’errore, tanto più trattandosi di farmaci LASA, confondibili per assonanza o somiglianza visiva, la cui gestione esige particolare prudenza. Non sussiste alcuna esimente fondata su indirizzi giurisprudenziali prevalenti o pareri di autorità competenti. Né l’erroneo posizionamento dei flaconi, addebitabile a soggetti non chiamati in giudizio, vale a escludere ogni responsabilità dell’operatore, rientrando nei suoi obblighi di servizio il controllo del farmaco prelevato.

Resta ferma la quota di un terzo, proporzionata al ruolo concretamente assunto, perché il primo giudice ha correttamente scomputato le quote riferibili a soggetti non convenuti. È invece accolto il motivo subordinato sul potere riduttivo: la novella ne prevede l’esercizio in caso di colpa grave, con addebito non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato. L’importo è così rideterminato in 55.025,00 euro, oltre accessori.

Quanto alla coordinatrice, l’appello principale della Procura regionale è rigettato. L’erroneo posizionamento del flacone nell’armadietto dell’area oculistica era riconducibile alla carenza di procedure aziendali per la gestione dei farmaci LASA, alla mancata formazione del personale e alla collocazione dei flaconi in un armadio aperto e non chiuso a chiave. Il rifornimento e gli ordini di approvvigionamento erano gestiti dalla struttura di oculistica, non dal personale della sala operatoria, a cui era funzionalmente limitata l’attività di coordinamento della convenuta. In assenza di adeguate indicazioni aziendali, nessun addebito è a lei ascrivibile. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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