Inammissibile il ricorso pensionistico privo di interesse attuale alla domanda (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 26 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella materia delle pensioni pubbliche, per esplicita previsione normativa, riceve tutela giurisdizionale solo l’interesse pensionistico concreto e attuale. È pertanto inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto avverso una decisione amministrativa formatasi prima del conseguimento del beneficio previdenziale presupposto. Il difetto del presupposto legittimante al momento della domanda amministrativa non è sanato dalla sopravvenuta conclusione positiva del procedimento di riconoscimento, poiché l’azione deve fondarsi su un interesse effettivo già esistente. Le spese possono essere compensate quando la decisione abbia natura meramente processuale.

Il Fatto

Il ricorrente, militare in congedo della Marina Militare, è stato riconosciuto equiparato a vittima del dovere con decreto ministeriale del 2025, per aver contratto infermità in condizioni straordinarie di missione. Con domanda presentata all’INPS a giugno del 2024 aveva chiesto l’esenzione dall’IRPEF sulla pensione diretta in godimento, ai sensi dell’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016. L’Istituto previdenziale ha riscontrato negativamente l’istanza.

Il ricorrente ha quindi adito la Sezione giurisdizionale per l’accertamento del proprio diritto all’esenzione fiscale. Costituendosi, l’INPS ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario e, in subordine, l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate; nel merito ha contestato la riconducibilità della pensione alla fattispecie normativa. In udienza ha formulato esplicita eccezione di inammissibilità, rilevando che la domanda amministrativa era stata presentata prima del riconoscimento del beneficio di legge.

La Motivazione della Corte

La questione decisa attiene alla sussistenza dell’interesse a ricorrere nel giudizio pensionistico. Il giudice rileva che nella materia delle pensioni pubbliche, per esplicita previsione normativa, riceve tutela giurisdizionale solo l’interesse pensionistico concreto e attuale, richiamando a sostegno Sez. Sicilia n. 439/2020 e Sez. Liguria n. 110/2022.

Nel caso di specie difetta tale interesse. Il ricorrente ha proposto il ricorso giurisdizionale avverso una decisione amministrativa formatasi prima del conseguimento del beneficio previdenziale presupposto. La domanda amministrativa, presentata a giugno del 2024, precede infatti il riconoscimento dello status di equiparato a vittima del dovere, avvenuto con decreto ministeriale del 2025.

La Corte esamina la replica del ricorrente, secondo cui al momento della domanda il procedimento di riconoscimento era in itinere e l’interesse sussisterebbe all’attualità per la sopravvenuta conclusione positiva. L’argomento non è accolto: la stessa difesa riconosce che alla presentazione della domanda amministrativa non sussisteva la condizione legale legittimante la richiesta di esenzione.

Ne deriva che il ricorso, privo del necessario interesse concreto e attuale, si appalesa inammissibile. Le spese del giudizio sono compensate in ragione della natura processuale della decisione. La Corte non si pronuncia sull’eccezione di difetto di giurisdizione, assorbita dalla declaratoria di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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