La mera illegittimità dell’azione amministrativa non basta per il risarcimento (Cass. civ. n. 7267 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità civile della pubblica amministrazione, l’ingiustizia del danno non può considerarsi in re ipsa nella sola illegittimità dell’esercizio della funzione amministrativa. Il giudice deve accertare, in ordine successivo: l’esistenza di un evento dannoso; la sua qualificazione come ingiusto in relazione all’incidenza su un interesse rilevante per l’ordinamento; la riferibilità causale dell’evento alla condotta della p.a.; l’imputabilità della responsabilità sulla base del dolo o della colpa. Grava sul danneggiato l’onere di provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito civile, ivi inclusa l’esistenza di pregiudizi che siano conseguenza immediata e diretta del fatto. La liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ., richiamato dall’art. 2056 cod. civ., ha natura sussidiaria ma non sostitutiva: presuppone la dimostrazione di un danno certo e l’impossibilità oggettiva e incolpevole di provarne l’esatto ammontare.

Il Fatto

La società aveva convenuto in giudizio Roma Capitale dopo la rimozione di impianti pubblicitari eseguita d’ufficio nel periodo dicembre 2003, chiedendo l’annullamento dei provvedimenti e il risarcimento dei danni per € 260.000,00. Il Tribunale aveva dichiarato prive di effetti le rimozioni ma aveva rigettato la domanda risarcitoria; la Corte d’Appello aveva confermato la decisione, rilevando la genericità dei motivi di appello e il difetto di prova sia dell’illiceità della condotta sia del danno. La società aveva proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo, relativo alla motivazione apparente, ha richiamato il principio per cui la stringatezza dell’esposizione e il richiamo ai precedenti di legittimità non integrano il vizio. Il giudice di appello aveva espresso rationes decidendi sintetiche ma congruenti, in linea con l’orientamento per cui l’illegittimità della condotta non implica automaticamente la sua illiceità. Ha ricordato che ex art. 2043 cod. civ. grava sul danneggiato l’onere di provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito e che il danno deve essere conseguenza immediata e diretta, ai sensi degli artt. 2056 e 1223 cod. civ..

Sul secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché, sotto l’apparente deduzione della violazione degli artt. 2043 cod. civ. e 97 Cost., il ricorrente chiedeva una rivalutazione dei fatti storici, estranea al giudizio di legittimità. Il terzo motivo è stato dichiarato infondato: la liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. presuppone un danno certo e dimostrato, mentre nel caso mancava qualsiasi allegazione o parametro di liquidazione, donde l’inammissibilità della c.t.u. richiesta perché esplorativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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