Fatture doppie e occultamento contabile nel reato dichiarativo (Cass. pen. Sez. III n. 12401 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati dichiarativi, il carattere ordinariamente “doppio” di una fattura, di vendita o di acquisto, comporta che il suo rinvenimento presso uno dei due soggetti del rapporto commerciale sottostante faccia ragionevolmente ritenere che la corrispondente copia sia stata consegnata all’altra parte. Il mancato rinvenimento presso quest’ultima può pertanto fondare il giudizio di occultamento della documentazione contabile ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 74/2000. Non è illogico ritenere che la prova della tenuta della contabilità e del suo occultamento non passi, di norma, per l’integrale rinvenimento della stessa, ma si fondi su altri elementi, stante l’atipicità della prova. Il travisamento della prova, fondato su dati dichiarativi, impone l’allegazione integrale dell’atto. Nel giudizio abbreviato d’appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria del giudice, esercitabile ex officio nei limiti dell’assoluta necessità.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli riformava parzialmente la sentenza del tribunale, riducendo la pena e revocando l’interdizione dai pubblici uffici, ma confermando la condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 5 e 10 d.lgs. n. 74/2000. Proponeva ricorso per cassazione il condannato, mediante il difensore.
Con un unico motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione. Si censurava la contraddittorietà della sentenza, che aveva dichiarato inammissibili i motivi d’appello salvo poi esaminare le questioni proposte quanto alla natura delle fatture e alla loro rilevanza. Si contestava che l’esistenza delle scritture contabili fosse stata ritenuta acquisita sulla sola scorta di fatture emesse da soggetto diverso dall’acquirente e di un mero riepilogo contabile trasmesso dall’autorità straniera.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto alla dedotta contraddittorietà, ha osservato che il giudice d’appello ha sviluppato una doppia motivazione sul medesimo punto, pienamente lecita, perché offre una risposta più ampia di quella derivante da una semplice declaratoria di inammissibilità del gravame. Oltre a ricondurre l’inammissibilità al fatto che l’imputato non si era confrontato con le argomentazioni del primo giudice, la Corte d’appello ha illustrato le ragioni dell’infondatezza della censura.
Il passaggio centrale concerne la natura delle fatture: il carattere “doppio” del documento fa ritenere che il suo rinvenimento presso uno dei due soggetti del rapporto commerciale implichi che la copia sia stata consegnata all’altra parte. Il mancato rinvenimento presso quest’ultima può quindi far ritenere occultato il documento, integrando il presupposto dell’art. 10 d.lgs. n. 74/2000.
La Corte ha poi escluso il travisamento della prova. I giudici hanno rappresentato che le fatture asseritamente occultate non sono state rinvenute, ma che la prova della loro consegna è stata raggiunta su documentazione trasmessa dall’autorità straniera, acquisita a seguito di scambio antifrode di informazioni, con riepilogo delle fatture emesse tra maggio e luglio 2015, importi e date delle operazioni, oltre agli allegati estrapolati dalle banche dati VIES. Il vizio di travisamento, fondato su dati dichiarativi, impone l’allegazione integrale dell’atto (Sez. 6 n. 9923 del 2011), adempimento rimasto inevaso.
Il quadro indiziario è stato ritenuto corroborato da ulteriori elementi, tra cui l’assenza di rapporti del commercialista con l’imputato dopo il 2012 e la mancata illustrazione delle ragioni dell’omesso deposito delle scritture contabili in sede amministrativa. Non è illogico, ha aggiunto la Corte, ritenere che in processi di questo tipo la prova dell’occultamento non passi per l’integrale rinvenimento della contabilità, posta l’atipicità della prova.
Infine, la doglianza sul mancato esercizio dei poteri integrativi ex art. 441 cod. proc. pen. è stata giudicata generica, in assenza di richiesta e alla luce del principio per cui nel giudizio abbreviato d’appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti dell’assoluta necessità ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2 n. 5629 del 2021). Ne discende l’assenza di un dovere del giudice di spiegare le ragioni del mancato esercizio d’ufficio dei poteri istruttori. La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna alle spese e il versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 441 c.p.p. – Svolgimento del giudizio abbreviato
- Art. 603 c.p.p. – Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale