FIS, un solo accordo sindacale sorregge tutte le proroghe richieste (TAR Lombardia n. 1418 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di Fondo di Integrazione Salariale, l’accordo sindacale allegato alla prima istanza sorregge l’intero periodo di integrazione salariale richiesto, sicché l’impresa non è tenuta a stipularne uno nuovo per ogni proroga che resti nel massimale temporale già concordato. L’informativa sindacale ex art. 14 d.lgs. n. 148/2015 assolve la propria funzione anche quando sia trasmessa alle articolazioni territoriali delle associazioni comparativamente più rappresentative prima della singola istanza di proroga, ancorché successiva all’accordo originario. La norma non commina sanzioni per l’inosservanza del carattere preventivo dell’informativa rispetto all’evento, con la conseguenza che il diniego fondato sulla sola asserita insufficienza documentale è illegittimo. Il riesame dell’istanza spetta all’Istituto previdenziale, che deve ripronunciarsi alla luce delle coordinate ermeneutiche indicate dal giudice.
Il Fatto
La società ricorrente opera nel settore dell’organizzazione e gestione di convegni e fiere ed è inquadrata nel correlato comparto di commercio. In seguito al rallentamento dell’attività d’impresa conseguente alle restrizioni normative legate alla pandemia, la società concludeva in data 11.2.2022 un accordo sindacale con la rappresentanza aziendale, prevedendo complessivamente 26 settimane di integrazione salariale distribuite nel biennio mobile.
Il successivo 22.2.2022 la società presentava istanza di accesso al FIS, avendo organico superiore alle quindici unità e non aderendo ai fondi di solidarietà bilaterali. Nei mesi seguenti presentava diverse richieste di proroga entro il medesimo massimale, fino all’istanza del 14.6.2022 per il periodo 1-31 maggio 2022. L’INPS, dopo aver riconosciuto l’integrazione per i periodi precedenti sulla base dello stesso accordo e della stessa causale, negava l’ultima richiesta eccependo l’insufficienza della documentazione comprovante l’esperimento della consultazione sindacale. La società impugnava il diniego.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal disposto dell’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 148/2015, che impone all’impresa di comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali e alle articolazioni territoriali delle associazioni comparativamente più rappresentative le cause della sospensione o riduzione, l’entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati.
Rispetto a tale adempimento la ricorrente aveva comunicato all’INPS l’accordo dell’11.2.2022 e, prima dell’istanza del 14.6.2022, aveva notificato il medesimo accordo alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali. La documentazione asseritamente mancante era dunque già stata prodotta ben prima dell’istanza e delle richieste di integrazione dell’Istituto.
Il periodo oggetto di causa rientrava nelle settimane ancora residue previste dall’accordo dell’11.2.2022 e la comunicazione dell’8.6.2022 risultava incontrovertibilmente precedente all’istanza. L’unico accordo originario era quindi idoneo a sorreggere l’intero periodo richiesto, senza necessità di rinnovo per ogni singola istanza. In termini, la sentenza richiama TAR Lombardia, sez. IV, n. 1984/2023, secondo cui, in assenza di una norma cogente, gli accordi con le rappresentanze sindacali non hanno un limite di validità temporale oltre il quale perdono efficacia.
Sulla sufficienza dell’informativa, il Collegio conferma l’orientamento di Cons. Stato, sez. III, n. 2952/2025, reso in una vicenda in cui la comunicazione era stata trasmessa lo stesso giorno dell’istanza. In quel caso il Consesso ha confermato l’annullamento del diniego INPS precisando che il citato art. 14 non prevede sanzioni in caso di inosservanza della parte in cui richiede che l’informativa sia preventiva rispetto all’evento.
Nel caso in esame la comunicazione è peraltro precedente all’istanza, il che consente di non collidere con l’orientamento di TAR Lombardia, sez. III, n. 1444/2019, che pure ribadisce la portata letterale della norma. Ne consegue l’accoglimento del ricorso: l’INPS dovrà riesaminare l’istanza tenendo conto delle coordinate ermeneutiche indicate in motivazione. Le spese sono compensate in ragione della controvertibilità delle questioni.
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Nota della Redazione
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