Carta del docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Toscana n. 1134 del 20.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata la mancata esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto il diritto al beneficio della carta del docente, ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al decisum nel termine di trenta giorni. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è compatibile con un giudicato di condanna pecuniaria e concorre, senza escluderla, con la nomina del commissario ad acta. La misura può essere determinata negli interessi legali maturati sugli importi dovuti in linea capitale, dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’integrale soddisfo.

Il Fatto

Il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 1076/2023 aveva accertato il diritto di alcuni docenti a percepire il beneficio economico annuo della carta del docente, istituita dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere gli importi per gli anni scolastici indicati, con interessi e rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Il giudice civile aveva altresì liquidato, in favore di un docente nel frattempo collocato in quiescenza, il risarcimento del danno patrimoniale per il mancato tempestivo riconoscimento del beneficio, oltre alle spese di lite.

Assunta l’inesecuzione del giudicato, i docenti e l’erede del collega defunto hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo l’ordine di pagamento e la previsione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo. L’amministrazione non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. La sentenza del giudice del lavoro è stata notificata al Ministero e all’Avvocatura dello Stato in data 6 dicembre 2023 ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. È inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, essendo il ricorso per ottemperanza del 6 dicembre 2024.

L’inottemperanza non è contestata. Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, accreditando mediante carta del docente gli importi liquidati dal giudice civile, maggiorati di interessi o rivalutazione nei limiti dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, e corrispondendo all’erede la somma risarcitoria, con gli accessori di legge dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione. Oggetto dell’ordine è anche il pagamento delle spese processuali liquidate dal Tribunale di Firenze.

Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, il Collegio nomina commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario delegato, con intervento nei sessanta giorni successivi.

Il TAR ritiene quindi applicabile la penalità di mora richiesta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La misura è compatibile con il contenuto del giudicato posto in esecuzione, di natura pecuniaria, richiamando sul punto Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15, e con la nomina del commissario, trattandosi di strumenti di tutela concorrenti. La somma è stabilita in misura pari agli interessi legali maturati sugli importi dovuti in linea capitale, dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all’integrale pagamento. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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