Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Molise n. 9 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, che abbia accertato il diritto del docente precario al beneficio della carta del docente, è azionabile davanti al giudice amministrativo con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., poiché tale giudizio è previsto proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. A seguito delle modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022, per portare ad esecuzione le sentenze del giudice ordinario non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente il rilascio di copia attestata conforme all’originale. Ne consegue che la notificazione del titolo giudiziale in copia conforme all’amministrazione debitrice soddisfa le formalità richieste dalla legge. Il giudice amministrativo, accertata la perdurante inottemperanza, ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e nomina, fin d’ora, un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
Il Fatto
Con una sentenza del giudice del lavoro, il Tribunale di Larino ha accertato il diritto della ricorrente, docente precaria titolare di supplenze in alcuni anni scolastici, al riconoscimento del beneficio della carta del docente, condannando l’amministrazione all’accredito della somma complessiva di euro 2.000,00, oltre rivalutazione e interessi. Il giudice ordinario ha fatto proprio l’orientamento della Cass. Sez. Lav. n. 29961/2023, che ha esteso la provvidenza ai supplenti che abbiano svolto il servizio fino al termine dell’anno di riferimento.
Sul presupposto del passaggio in giudicato del titolo, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Molise, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di inottemperanza dell’amministrazione perdurante oltre il termine assegnato. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione. Le allegazioni documentali attestano il passaggio in giudicato della sentenza, risultante dall’attestazione resa dal Tribunale di Larino. È emerso inoltre che il titolo era stato notificato in copia conforme all’indirizzo PEC dell’amministrazione, modalità ritenuta adeguata alle formalità richieste dalla legge.
Su quest’ultimo punto il TAR richiama le modifiche recate all’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022. A decorrere dal 28 febbraio 2023, per portare ad esecuzione le sentenze del giudice ordinario non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva: le sentenze devono essere rilasciate in copia attestata conforme all’originale, salvo che la legge disponga altrimenti. Nel caso concreto, le modalità di notificazione del titolo giudiziale al Ministero debitore risultano quindi conformi alle vigenti disposizioni.
Il collegio affronta poi l’individuazione del rimedio esperibile. Il titolo azionato consiste in una sentenza emessa dal giudice ordinario del lavoro, e non vi è dubbio che le sue statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Nel merito, il ricorso è fondato, poiché la somma di euro 2.000,00 richiesta a titolo di capitale corrisponde a quella indicata nella sentenza del Tribunale di Larino. Il TAR ordina pertanto al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ancora inadempiente, di dare esecuzione ai pagamenti non ancora effettuati entro il termine perentorio di 40 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. In conformità alla richiesta della parte, nomina fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante, un commissario ad acta individuato ratione muneris nel Direttore generale preposto alla competente Direzione generale, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà nell’ulteriore termine di 40 giorni dietro istanza della ricorrente. Le spese, liquidate in euro 650,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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