Esclusione per dichiarazione tardiva e data certa ex art. 2704 c.c.: il TAR Marche sospende la gara (TAR Marche n. 195 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione che l’offerente rende in gara e che viene esibita solo dopo la conclusione della procedura non può essere assimilata ai documenti tipici componenti l’offerta di cui all’art. 101, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023. Per tale dichiarazione, in quanto scrittura privata, trova applicazione l’art. 2704 cod. civ., dovendo essere fornita la prova certa della data di sottoscrizione nei confronti del terzo. La marca temporale non rappresenta l’unico mezzo di prova della data certa del documento digitale, ma l’offerente può fornire altri mezzi di prova certa. La mera firma digitale senza marca temporale garantisce solo l’integrità del documento e l’identità del firmatario, non la prova certa del momento in cui la firma è stata apposta.
Il Fatto
Una società partecipante a una procedura di gara indetta dall’Agenzia del Demanio per l’affidamento di lavori, in qualità di mandataria di un R.T.I., veniva esclusa dal lotto n. 3. L’esclusione era disposta per la mancata produzione tempestiva, unitamente all’offerta, di una dichiarazione resa in data 31/7/2025 e riguardante aspetti soggettivi dell’obbligazione che l’offerente intendeva assumere. Il provvedimento di esclusione, confermato anche all’esito del procedimento di riesame seguito a un’ordinanza cautelare, era impugnato dalla società ricorrente, che chiedeva la sospensione dell’efficacia degli atti di gara e l’ingiunzione a non stipulare il contratto con il terzo soggetto in graduatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, con riserva di ogni approfondimento nel merito, ha osservato che la dichiarazione del 31/7/2025, non essendo stata tempestivamente prodotta con l’offerta ma esibita solo dopo la conclusione della gara, non poteva beneficiare dell’applicazione pedissequa dell’art. 101, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, norma che disciplina i documenti tipici componenti l’offerta esibiti successivamente. La stessa appariva piuttosto contenere dichiarazioni non coerenti con quelle rese tempestivamente in ordine agli aspetti soggettivi dell’obbligazione.
Il Tribunale ha quindi ritenuto applicabile l’art. 2704 cod. civ., che regola la data certa della scrittura privata nei confronti dei terzi. Ne consegue che, per la dichiarazione in questione, deve essere fornita la prova certa della data di avvenuta sottoscrizione, non essendo sufficiente la mera esibizione del documento. Quanto ai documenti digitali, la marca temporale non è l’unico mezzo di prova ammesso, ben potendo la ricorrente dimostrare con altri mezzi la data certa dell’apposizione della firma.
Il Collegio ha precisato che la sola firma digitale, senza marca temporale, garantisce l’integrità del documento e l’identità del firmatario ma non offre la prova certa del momento in cui la sottoscrizione è avvenuta, poiché la data registrata dal sistema informatico risulta potenzialmente modificabile.
Ciononostante, in assenza di costituzione delle altre imprese evocate in giudizio, il Tribunale ha ritenuto che permangano esigenze di periculum in mora tali da mantenere la res adhuc integra fino alla decisione di merito. Ha pertanto accolto l’istanza cautelare, inibendo la sottoscrizione del contratto con il terzo soggetto utilmente inserito in graduatoria, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di stipulare l’accordo quadro con le prime due classificate. Le spese della fase cautelare sono state compensate e l’udienza di merito fissata al 2/12/2026.
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Nota della Redazione
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