Avviso orale aggravato: il divieto non può includere i telefoni cellulari (TAR Calabria n. 258 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Questore adotta l’avviso orale aggravato ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011 è illegittimo nella parte in cui il divieto di possedere o utilizzare apparati di comunicazione radiotrasmittente si estende implicitamente ai telefoni cellulari. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 12 gennaio 2023, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma proprio nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparati vietabili, l’Autorità procedente deve escludere espressamente la telefonia mobile dal divieto. La decisione che incide sulla libertà di comunicazione è riservata all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 15 Cost., non potendo il Questore disporla autonomamente. In difetto di tale esclusione espressa, la misura è illegittima e va annullata.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’avviso orale aggravato adottato dal Questore della Provincia di Catanzaro ai sensi dell’art. 3, co. 4, del d.lgs. n. 159/2011, notificato il 16 maggio 2025. Il provvedimento, oltre all’avviso orale, imponeva il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, insieme ad altre prescrizioni.

Davanti al TAR Calabria il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 15 Cost. e il mancato recepimento della sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 12 gennaio 2023, nonché l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione insufficiente. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto. Respinta l’istanza cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando i principi già espressi con la sentenza n. 568 del 24 marzo 2025 dello stesso Tribunale. La Corte costituzionale n. 2 del 2023 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011 nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente di cui il Questore può vietare il possesso o l’utilizzo.

Il divieto di possedere o utilizzare telefoni cellulari incide sulla libertà di comunicazione in modo che la relativa decisione è riservata all’autorità giudiziaria, come stabilito dall’art. 15 Cost. Il Questore non può dunque disporre autonomamente tale misura.

Il Tribunale ha osservato che la pronuncia della Consulta, pur dichiarativa, ha lasciato immutato il testo della norma, che continua a non contenere un riferimento espresso alla telefonia mobile. Ne deriva che, nell’adottare le misure previste dall’art. 3, co. 4, del d.lgs. n. 159/2011, l’Autorità procedente deve escludere espressamente i telefoni cellulari, per consentire un’applicazione costituzionalmente legittima dello strumento preventivo anche nella fase esecutiva, pena l’illegittimità.

La misura impugnata risulta pertanto illegittima laddove, comprendendo nel divieto “qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente”, estende la propria portata anche ai telefoni cellulari nella disponibilità del ricorrente, stante l’equivalenza, relativamente al servizio radiomobile terrestre, tra “telefoni cellulari” e “radio-trasmittenti”.

Nel resto, il Collegio ha escluso il dedotto difetto di motivazione e di istruttoria, valutati alla stregua degli elementi considerati e della natura di avvertimento e meramente preventiva del provvedimento, senza rilievo decisivo per le assunte carenze di partecipazione procedimentale. Il ricorso è stato accolto in parte, con annullamento del provvedimento nei sensi descritti e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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