Punteggio numerico in gara e accesso agli atti nelle procedure ISMETT (C.G.A.R.S. n. 11 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche il punteggio numerico assegnato ai singoli elementi di valutazione dell’offerta integra motivazione sufficiente, purché la legge di gara abbia predeterminato con chiarezza criteri e sub-criteri. La valutazione multifattoriale espressa in forma di coefficiente non comparativo può ritenersi assorbita nella decisione collegiale, senza obbligo di autonoma verbalizzazione del voto di ciascun commissario. Il giudizio tecnico della commissione è sindacabile solo per manifesta illogicità, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella dell’organo di gara. La pretesa dell’offerente di vedersi riconosciuto un punteggio diverso non supera la prova di resistenza quando il divario non risulterebbe colmato.
Il Fatto
La controversia riguarda il Lotto 3 di una gara indetta da una struttura sanitaria siciliana per la fornitura quinquennale di reagenti e strumentazioni da laboratorio, aggiudicata con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa alla società esecutrice uscente.
L’offerente seconda classificata impugna davanti al TAR Sicilia l’aggiudicazione, i verbali di gara e il diniego parziale di accesso alla documentazione tecnica ed economica dell’aggiudicataria. Il TAR respinge il ricorso. Avverso la sentenza l’offerente propone appello, deducendo l’erroneità dei punteggi assegnati per diversi criteri e il difetto di motivazione dei giudizi della commissione. L’aggiudicataria propone a sua volta appello incidentale, riproponendo i motivi del ricorso incidentale non esaminati in primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio ricostruisce anzitutto il quadro della lex specialis. Per il Lotto 3 il criterio A prevedeva un punteggio discrezionale articolato in un coefficiente da zero a uno, con fasce da “ottimo” a “inadeguato”, mentre gli altri criteri erano tabellari. Il disciplinare richiedeva il sopralluogo a pena di esclusione, circostanza che conferma come la valutazione dovesse apprezzare il progetto di layout specificamente destinato ai laboratori della stazione appaltante.
Su questa base il Collegio ritiene legittima una valutazione multifattoriale ancorata a criteri dettagliati e coerente con i principi di trasparenza e imparzialità. L’offerta dell’appellante è stata giudicata non rispondente alle esigenze dell’Istituto nel suo complesso, e il giudizio di maggiore compatibilità dell’aggiudicataria non presenta profili di manifesta illogicità sindacabili.
Quanto al dedotto difetto di motivazione, la Corte osserva che il punteggio numerico è idoneo a integrare motivazione sufficiente quando i criteri sono prefissati con chiarezza. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, precisache le valutazioni dei singoli commissari espresse in forma di coefficiente non comparativo sono assorbite nella decisione collegiale in assenza di una norma che imponga l’autonoma verbalizzazione. Tanto più dettagliati sono criteri e sub-criteri, tanto più esaustiva risulta l’espressione del punteggio in forma numerica.
Nel merito degli specifici motivi, il Consiglio distingue la capacità di carico dalla produttività di carico e scarico delle provette, rilevando che l’appellante attribuisce alla legge di gara un significato diverso da quello letterale. Sul criterio relativo al check-in e al sorting, ciò che rileva è che nella relazione di progetto non risultava menzionato il sorting fisico, con la conseguenza che la commissione non poteva prescindere dalla dichiarazione del concorrente.
Anche la doglianza sulla calibrazione è smentita dagli atti, poiché l’offerta dichiarava la caratteristica di automaticità solo parzialmente, per una quota inferiore alla metà delle metodiche. Il Collegio aggiunge che il riconoscimento di un punteggio diverso non avrebbe comunque superato la prova di resistenza. L’appello principale è quindi respinto; dall’infondatezza deriva l’improcedibilità dell’appello incidentale, per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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