Concorsi pubblici: legittima la selezione tramite prova preselettiva con ammissione nel triplo dei posti e soglie regionali differenziate (TAR Lazio n. 13334 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la determinazione, da parte dell’Amministrazione, del numero di candidati ammessi alla prova scritta di un concorso pubblico mediante un criterio numerico rapportato ai posti messi a concorso, anziché attraverso la predeterminazione di una soglia minima di sufficienza: tale modalità selettiva non viola il principio meritocratico, poiché consente l’ammissione dei candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati. Non è irragionevole la previsione di due distinte soglie, una relativa alle condizioni di attivazione della preselezione (quattro volte i posti) e una relativa al contingente massimo degli ammessi alla prova scritta (tre volte i posti), rispondendo a finalità differenti. La diversificazione delle soglie di sbarramento su base regionale costituisce diretta conseguenza dell’assetto normativo che presuppone la formazione di distinte graduatorie e non determina violazione del principio di uguaglianza, dovendo la parità di trattamento essere valutata all’interno di ciascuna graduatoria regionale. La determinazione della soglia di accesso rientra nell’ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo nei limiti della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.
Il Fatto
Alcune candidate avevano partecipato al concorso pubblico per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti Scolastici nella Regione Puglia, ottenendo alla prova preselettiva un punteggio insufficiente per l’accesso alla prova scritta, non rientrando nel numero di candidati pari al triplo dei posti disponibili. Le ricorrenti impugnavano la graduatoria di ammissione e la lex specialis del concorso, contestando la scelta di limitare al triplo dei posti il numero degli ammessi, la previsione di soglie regionali differenziate e la riserva del 40% dei posti a una procedura straordinaria. Con successivi motivi aggiunti veniva impugnata anche la graduatoria definitiva di merito regionale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso infondato, richiamando il costante orientamento della Sezione in materia. In primo luogo, ha affermato la piena legittimità della scelta dell’Amministrazione di individuare gli ammessi alla prova scritta mediante un criterio numerico rapportato ai posti messi a concorso, in quanto tale modalità non si pone in contrasto con il principio meritocratico, considerato che nel numero dei candidati ammessi risultano ricompresi coloro che hanno conseguito i punteggi più elevati in senso relativo.
La Corte ha poi escluso ogni profilo di irragionevolezza nella previsione di due distinte soglie: una relativa alle condizioni di attivazione della preselezione e una relativa al numero massimo dei candidati ammessi alla prova scritta. Le due previsioni rispondono a finalità differenti e non presentano profili di contraddittorietà, attenendo l’una alla scelta se procedere alla preselezione e l’altra alla determinazione del contingente massimo degli ammessi. Tale articolazione rientra nella discrezionalità organizzativa dell’Amministrazione ed è coerente con il principio di parità di trattamento.
Quanto alla regionalizzazione delle soglie di ammissione, il Collegio ha rilevato che l’articolazione regionale della procedura è fondata sull’art. 29 del d.lgs. n. 165/2001, che presuppone la formazione di distinte graduatorie. La tesi della necessaria equiparazione su base nazionale delle soglie, oltre a impingere nel merito amministrativo, determinerebbe l’appiattimento dell’effetto selettivo alla soglia meno meritoria, con conseguente svilimento dei principi invocati dalle stesse ricorrenti.
Il Tribunale ha infine precisato che la previsione di soglie differenziate non determina alcuna violazione del principio di uguaglianza, dovendo la parità di trattamento essere valutata all’interno di ciascuna graduatoria regionale. La circostanza che il medesimo punteggio possa risultare sufficiente in una regione e non in un’altra rappresenta l’effetto fisiologico della diversa distribuzione territoriale dei posti e dei concorrenti, tanto più che i candidati sono posti nella condizione di conoscere ex ante il numero dei posti disponibili, con conseguente operatività del principio di autoresponsabilità. La reiezione dei motivi di ricorso ha comportato il rigetto anche delle censure contenute nei motivi aggiunti, proposte in via derivata.
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