Incertezza normativa esclude le sanzioni per il bookmaker estero senza concessione (Cass. civ. Sez. V n. 6244 del 09.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica su scommesse, fino alla data di entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 66, legge n. 220/2010, sussiste una condizione di obiettiva incertezza normativa, rilevante ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997, in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia mediante propri intermediari senza concessione. L’art. 3 d.lgs. n. 504/1998, nel testo antecedente alla disposizione interpretativa, si prestava a un duplice esito esegetico e la sua formulazione consentiva di ritenere soggetti passivi i soli operatori inseriti nel sistema concessorio. Ne consegue l’esclusione delle sanzioni, pur restando dovuta l’imposta dal bookmaker, che risponde in via solidale con il centro di trasmissione dati per le annualità antecedenti al 2011.
Il Fatto
Una società di bookmaker con sede a Malta riceve un avviso di accertamento per l’imposta unica su scommesse relative a operazioni di gioco poste in essere nell’anno 2008, con contestuale irrogazione delle sanzioni. La società propone ricorso, che viene rigettato in primo grado; la Commissione tributaria regionale conferma la decisione. Il ricorrente adisce quindi la Cassazione con ricorso affidato a sette motivi, lamentando la violazione della disciplina unionale sulla libera prestazione di servizi, l’illegittimità costituzionale della normativa applicata, il difetto di motivazione dell’atto impositivo, l’omessa notifica del processo verbale di constatazione al coobbligato solidale e l’erronea esclusione dell’esimente per incertezza normativa.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il quadro normativo di riferimento, già sottoposto all’esame della Corte costituzionale e della Corte di giustizia. Richiama la sentenza n. 27/2018, con cui il giudice delle leggi ha rilevato l’incertezza correlata all’interpretazione dell’art. 3 d.lgs. n. 504/1998 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010, dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma nella sola parte in cui assoggettava all’imposta, per le annualità precedenti al 2011, le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. La ragione dell’illegittimità risiedeva nell’impossibilità, per le ricevitorie, di traslare l’imposta sul bookmaker, essendosi già cristallizzate le commissioni pattuite. Per le annualità successive al 2011, invece, l’ostacolo non sussiste, potendo le parti rimodulare l’assetto negoziale.
La Corte richiama la sentenza della Corte di giustizia del 26.02.2020, causa C-788/18, che ha escluso qualsiasi discriminazione tra bookmakers nazionali ed esteri, applicandosi l’imposta a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano senza distinzione in base al luogo di stabilimento. Da ciò la Corte deduce l’infondatezza dei motivi relativi alla presunta violazione della libera prestazione di servizi e il difetto dei presupposti per un nuovo rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, essendo il quadro ormai definito.
Quanto al presupposto territoriale, il fatto imponibile consiste nell’organizzazione del gioco e nella raccolta delle scommesse, attività svolte in Italia a prescindere dal luogo di conclusione del contratto. La Corte esclude poi che la mancata redazione del processo verbale di constatazione possa inficiare l’avviso di accertamento, operando il diritto al contraddittorio endoprocedimentale nei soli casi di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, non realizzatisi nella specie.
Il sesto motivo è invece fondato. La Corte richiama i propri precedenti secondo cui l’incertezza normativa oggettiva si desume da una serie di fatti indice, tra cui il contrasto giurisprudenziale e l’adozione di norme di interpretazione autentica. Proprio con riferimento alla fattispecie, l’art. 3 d.lgs. n. 504/1998 ammetteva una duplice lettura in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero privo di concessione, e la disposizione interpretativa del 2010 è intervenuta proprio per orientare tale scelta. Ne discende l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997. Il ricorso è accolto limitatamente alle sanzioni e le spese dell’intero giudizio sono compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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