Improcedibilità per sopravvenuto accordo sostanziale tra concessionario e Ministero (TAR Lazio n. 10619 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di rinvio dell’udienza ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. deve fondarsi su situazioni eccezionali, integrabili solo da gravi ragioni idonee a incidere sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite; non può essere accolta quando sia basata su una mera prospettiva di bonario componimento della vicenda sostanziale priva di indicazioni temporali sul perfezionamento dell’intesa. La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse presuppone una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza. Tale situazione ricorre quando le parti abbiano sottoscritto un accordo che definisce l’assetto sostanziale dei rapporti tra loro, prevedendo la rinuncia ai giudizi pendenti, ancorché l’efficacia dell’atto sia subordinata a registrazione della Corte dei Conti. In tal caso, la pronuncia di merito, quale che sia il suo esito, rischierebbe di alterare l’assetto di interessi convenzionalmente definito. La decisione in rito giustifica la compensazione delle spese.
Il Fatto
La società concessionaria dell’autostrada A12, A11 e A15 ha impugnato il decreto ministeriale che ha disposto, per l’anno 2023, un aggiornamento tariffario pari allo 0,00 per cento, chiedendo l’accertamento del diritto all’adeguamento tariffario e la condanna dei Ministeri a provvedervi. Nelle more del giudizio, la società ha chiesto il rinvio della trattazione, rappresentando di aver negoziato con il Ministero il quarto Atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica di Concessione, che prevede la rinuncia a una serie di contenziosi pendenti, tra cui il giudizio in esame, subordinata alla registrazione dell’atto da parte della Corte dei Conti. Il Ministero resistente ha aderito all’istanza di rinvio. Il Tribunale ha prospettato alle parti una possibile causa di improcedibilità del ricorso, assegnando termine per memorie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disatteso anzitutto l’istanza di rinvio, richiamando il principio per cui la domanda di rinvio deve fondarsi su situazioni eccezionali legate alla tutela del diritto di difesa, non su una mera prospettiva di componimento bonario della vicenda sostanziale. Ha inoltre rilevato che le parti non avevano prospettato alcuna tempistica, neanche orientativa, per il perfezionamento formale dell’intesa, sicché l’accoglimento della richiesta avrebbe comportato uno slittamento sine die della trattazione, in distonia con le esigenze di ragionevole durata del processo.
Nel merito della questione di rito, il Tribunale ha osservato che la giurisprudenza consolidata subordina la dichiarazione di improcedibilità al verificarsi di una situazione nuova che renda certa e definitiva l’inutilità della pronuncia. Nella fattispecie, dagli scritti difensivi è emerso che le parti hanno sottoscritto un’intesa di fondo sul quarto Atto Aggiuntivo, definendo l’assetto dei rapporti concessori e prevedendo l’impegno della società a rinunciare ai giudizi pendenti.
Il Collegio ha rilevato che una pronuncia di merito sulle censure proposte, quale che sia il suo esito, rischierebbe di alterare l’assetto di interessi già definito tra le parti. Dalle memorie depositate non emerge alcuna situazione di contrasto attuale o potenziale sull’assetto convenzionalmente raggiunto, circostanza che corrobora la conclusione circa la sostanziale definizione dei rapporti concessori. La mancata efficacia dell’accordo, subordinata alla registrazione della Corte dei Conti, non è stata ritenuta ostacolo alla declaratoria, essendo l’impegno alla rinuncia ormai assunto e la pronuncia di merito non più utile per la ricorrente.
Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, compensando le spese tra le parti.
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Nota della Redazione
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