Ottemperanza per il giudicato del giudice del lavoro: l’inerzia dell’Amministrazione integra l’inottemperanza (TAR Lazio n. 8886 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato non ammette deroghe per ragioni di ordine pubblico, opportunità amministrativa o difficoltà pratica, non sussistendo alcuna discrezionalità in ordine all’an e al quando, ma al più una limitata discrezionalità sul quomodo. L’inerzia dell’Amministrazione, costituitasi senza spiegare difese, nell’eseguire una sentenza passata in giudicato che condanna al pagamento di somme e alla ricostruzione di carriera integra il presupposto dell’inottemperanza, legittimando l’accoglimento del ricorso e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento. Il giudice dell’ottemperanza può altresì condannare l’Amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da commisurarsi agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dal giorno della scadenza del termine assegnato per l’esecuzione.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale Ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva accolto la domanda di un docente volta a ottenere l’esatta ricostruzione di carriera, in applicazione del principio di non discriminazione di cui alla Direttiva 1999/70/CE, con condanna dell’Amministrazione all’inquadramento nella corretta fascia stipendiale e al pagamento di somme. Nonostante la notifica della sentenza e il decorso del termine, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al dictum giudiziale.
Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, lamentando l’inerzia del Ministero e chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito in giudizio solo formalmente, senza spiegare alcuna difesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, rilevando come il Ministero non avesse fornito alcun elemento per desumere l’avvenuta esecuzione della sentenza. La mancata esposizione di difese, in presenza di una costituzione meramente formale, ha determinato la non contestazione dei fatti rappresentati dal ricorrente in ordine al mancato pagamento delle somme liquidate con la pronuncia ottemperanda.
L’inerzia dell’Amministrazione è stata qualificata come presupposto dell’inottemperanza, richiamando il consolidato orientamento secondo cui il giudizio di ottemperanza mira a far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia illegittimamente negati da un comportamento omissivo dell’Amministrazione. La Corte ha precisato che l’obbligo di conformarsi al giudicato è assoluto e non può essere eluso per ragioni di opportunità amministrativa o difficoltà economiche, residuando una discrezionalità solo sul quomodo dell’esecuzione.
Conseguentemente, il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, ricostruendo la carriera del ricorrente e corrispondendo le somme dovute, oltre al rimborso del contributo unificato. In caso di perdurante inerzia, è stato nominato sin d’ora il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza diritto a compenso.
Quanto alla richiesta di astreinte, il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per la condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., disponendo che la penalità di mora decorra dalla scadenza del termine assegnato per l’adempimento e sia commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.