Nullità dell’integrazione documentale che sospende la comunicazione di fine lavori (TAR Lazio n. 14627 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione di fine lavori è una mera dichiarazione del privato volta a portare a conoscenza dell’amministrazione l’avvenuta ultimazione dei lavori, funzionale a consentire la verifica del rispetto dei termini del permesso di costruire e a fissare il termine per la segnalazione certificata di agibilità. Il Testo Unico dell’Edilizia non attribuisce al Comune il potere di sospendere gli effetti di tale comunicazione né di subordinare la conclusione della pratica alla produzione di documentazione integrativa. Gli atti con cui l’amministrazione, dopo l’ultimazione dei lavori, eserciti un siffatto potere inibitorio non previsto dalla legge sono nulli ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990, per difetto assoluto di attribuzione. I poteri di vigilanza post-ultimazione si traducono esclusivamente nell’esercizio dei poteri sanzionatori tipici di cui al Titolo IV del d.P.R. n. 380/2001.
Il Fatto
La ricorrente, avente causa di uno dei tre originari titolari di un permesso di costruire rilasciato dal Comune di Colonna e volturato solo in parte a proprio nome, presentava la comunicazione di fine lavori. L’amministrazione, con due note, richiedeva l’integrazione documentale, in particolare l’elenco di tutti i soggetti aventi titolo, e “sospendeva la pratica”. Con successiva nota del 17 settembre 2025, il Comune, in riscontro all’integrazione prodotta, avanzava ulteriori richieste — procura speciale per la sottoscrizione digitale, verifica della necessità di variante in corso d’opera e di autorizzazione paesaggistica, nonché integrazioni all’elaborato grafico — ribadendo la sospensione della pratica fino alla presentazione della documentazione mancante. Avverso tali atti la ricorrente proponeva ricorso principale e motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il TAR dichiara improcedibile il ricorso principale, poiché la successiva nota del 17 settembre 2025 non è meramente confermativa, ma sostituisce le precedenti richieste, modifica la situazione giuridica e fa venir meno l’interesse alla decisione sulle prime note.
Quanto al ricorso per motivi aggiunti, il Collegio esclude che la richiesta di integrazione documentale, pur se “endoprocedimentale”, sia priva di lesività: l’assegnazione di un termine non quantificato preclude la cristallizzazione dell’ultimazione dei lavori e impedisce di fissare il termine per la segnalazione certificata di agibilità di cui all’art. 24, secondo comma, d.P.R. n. 380/2001, con conseguenze anche sul piano sanzionatorio.
Nel merito, la Corte osserva che i poteri di vigilanza successivi all’ultimazione dei lavori si traducono esclusivamente nell’esercizio dei poteri sanzionatori tipici di cui agli artt. 31 e 34 del d.P.R. n. 380/2001 e che le questioni relative ai rapporti tra cointestatari del titolo riguarderebbero, ove provate, la legittimità del titolo o della sua volturazione, senza incidere sul fatto storico dell’ultimazione. Il Testo Unico, nel disciplinare i poteri di vigilanza, non prevede un potere inibitorio, sanzionatorio o di sospensione avente ad oggetto una mera comunicazione del privato; ove tale potere fosse ricondotto al paradigma dell’art. 21-quater della legge n. 241/1990, risulterebbe comunque viziato per la mancata previsione di un termine di durata.
La nota del 17 settembre 2025 è pertanto nulla ex art. 21-septies della legge n. 241/1990, siccome emanata extra ordinem, al di fuori del perimetro dei poteri normativamente tipizzati. Resta comunque fermo che l’amministrazione potrà esercitare i poteri repressivi ove ne ricorrano i presupposti.
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Nota della Redazione
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