Sopravvenuta carenza di interesse per annullamento e ricalcolo del prelievo latte (TAR Lombardia n. 933 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento per il prelievo supplementare sul latte è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nel corso del giudizio, sopravvengano fatti idonei a soddisfare in via piena la pretesa del ricorrente. Tale effetto si verifica quando le imputazioni di prelievo siano annullate in sede giurisdizionale, l’amministrazione abbia provveduto al ricalcolo del prelievo e degli interessi ai sensi dell’art. 10 bis d.l. 69/2023 e la cartella impugnata risulti integralmente pagata o sgravata. La sopravvenuta carenza di interesse costituisce autonoma ragione di improcedibilità, che prevale sull’esame del merito e non richiede alcuna pronuncia caducatoria dell’atto originariamente impugnato.
Il Fatto
La ricorrente, una società agricola, ha ricevuto il 7.12.2022 una cartella di pagamento emessa da Ader su ruolo di Agea per complessivi euro 213.638,81, a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte per le annate 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008. La cartella è stata impugnata davanti al TAR Lombardia, con ricorso notificato il 6.2.2023, per ottenere l’annullamento del ruolo e degli atti presupposti.
Nel corso del giudizio sono sopravvenuti fatti rilevanti. Le imputazioni relative alle annate 2006/2007 e 2007/2008 sono state annullate da due sentenze del TAR Lazio, una delle quali confermata dal Consiglio di Stato. Agea ha quindi provveduto, in forza dell’art. 10 bis d.l. 69/2023, al ricalcolo del prelievo e degli interessi, confermando il capitale e riducendo gli interessi con decorrenza dal 27.6.2019, e ha avviato la riscossione parziale. La ricorrente ha impugnato il ricalcolo davanti al TAR Lazio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, per l’annata 2005/2006, la comunicazione di prelievo supplementare era divenuta inoppugnabile molto tempo prima della notifica della cartella, poiché il ricorso collettivo proposto davanti al TAR Lazio era stato dichiarato perento e l’opposizione avverso il decreto presidenziale era stata dichiarata inammissibile. Agea ha inoltre recuperato l’intero capitale e gli interessi, in parte prima e in parte dopo la notifica della cartella.
Con riguardo alle annate 2006/2007 e 2007/2008, il Tribunale dà atto delle sopravvenienze verificatesi dopo l’instaurazione del giudizio. Le relative imputazioni di prelievo sono state annullate giudizialmente e Agea, in applicazione dell’art. 10 bis d.l. 69/2023, ha proceduto al ricalcolo: il capitale è rimasto invariato, mentre gli interessi sono stati ridotti perché calcolati con decorrenza dal 27.6.2019, in conformità al principio di affidamento.
Il Collegio osserva che, pur essendo rimasto invariato l’importo del capitale, il titolo esecutivo è ormai diverso: non più l’originaria comunicazione di prelievo supplementare, ma la nuova comunicazione di ricalcolo, a sua volta impugnata davanti al TAR Lazio. Agea ha poi recuperato parzialmente il capitale, riducendo gli importi residui rispetto a quelli indicati nella cartella.
Alla luce di tali sopravvenienze, dalla documentazione prodotta da Agea risulta che, alla data del 2.2.2026, la cartella impugnata è interamente pagata per l’annata 2005/2006 e interamente sgravata per le annate 2006/2007 e 2007/2008, con residuo dovuto pari a zero. Il Tribunale, dopo aver prospettato alle parti la possibile improcedibilità ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda, attestata anche dall’intervento del legislatore con l’art. 10 bis d.l. 69/2023.
Nota della Redazione
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