Inammissibile il ricorso: la prescrizione maturata dopo la sentenza non si dichiara (Cass. pen. Sez. VII n. 40011 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La manifesta infondatezza dei motivi di ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la dichiarazione delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., compresa la prescrizione intervenuta nelle more del giudizio di legittimità. In tema di reati edilizi, la responsabilità del proprietario per la realizzazione di costruzione abusiva può essere ricostruita su indizi e presunzioni gravi, precisi e concordanti, desumibili dalla disponibilità giuridica e di fatto del suolo e dall’interesse diretto all’opera abusiva. La prescrizione del reato edilizio decorre dall’ultimazione dei lavori o dall’accertamento di quelli in corso d’opera.

Il Fatto

Un imputato è stato dichiarato responsabile, in primo grado e poi in appello, per il reato di cui all’art. 44, lett. b), del d.P.R. n. 380 del 2001 e per ulteriori violazioni in materia edilizia, per aver realizzato interventi di ampliamento in assenza di titoli autorizzativi su un immobile destinato ad abitazione del proprio nucleo familiare.

La Corte Appello di Palermo, con sentenza del 04.02.2025, ha confermato la condanna. Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, depositando memoria e insistendo per l’accoglimento. La questione centrale investe il momento di decorrenza della prescrizione e l’effetto dell’inammissibilità sopraggiunta.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto i primi due motivi, che contestano la correttezza della motivazione sulla responsabilità. I giudici di legittimità li ritengono privi di specificità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici.

Sul punto la Corte richiama il proprio consolidato orientamento: in tema di reati edilizi, la responsabilità del proprietario può essere ricostruita sulla base di indizi e presunzioni gravi, precisi e concordanti, desumibili dalla disponibilità giuridica e di fatto del suolo e dall’essere il diretto interessato della costruzione abusiva (Sez. III n. 35376 del 24.05.2007).

Il terzo motivo, che denuncia la violazione di legge in ordine alla prescrizione, è manifestamente infondato. Secondo l’indirizzo consolidato, la prescrizione decorre dall’ultimazione dei lavori o dall’accertamento di quelli in corso d’opera, come nel caso in esame, dove le opere si presentavano allo stato grezzo.

Tenuto conto dei termini degli artt. 167, 159 e 161 cod. pen. e della sospensione ex legge Orlando (Sez. Un. n. 20989 del 12.12.2024), oltre a ulteriori 63 giorni di sospensione, la Corte rileva che la prescrizione è maturata al 04.05.2025, dopo la pronuncia della sentenza impugnata del 04.02.2025.

La Corte ricorda infine che l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., compresa la prescrizione intervenuta nelle more del giudizio di legittimità (Sez. II n. 28848 dell’08.05.2013). Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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