Inammissibile il ricorso che reitera i motivi d’appello senza confronto critico (Cass. pen. Sez. VII n. 10680 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca e reiteri gli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confronto critico con gli argomenti del provvedimento impugnato. La mancanza di specificità dei motivi si apprezza anche estrinsecamente, per l’assenza di correlazione tra la complessità della motivazione impugnata e le ragioni dell’impugnazione. L’onere di provare l’intempestività della querela incombe su chi la deduce, con prova rigorosa e non meramente presuntiva. Le censure che prospettano una lettura alternativa del merito sono estranee al sindacato di legittimità.
Il Fatto
La vicenda riguarda un imputato condannato in secondo grado, che propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano. Nel giudizio di merito i giudici avevano ricostruito la condotta contestata e ritenuto pienamente integrata la contestazione, confermando la decisione di primo grado.
Il ricorrente deduce l’insussistenza dell’elemento oggettivo del reato, prospettando il fatto come mero illecito civilistico, e censura la tardività della querela e la motivazione, asseritamente contraddittoria e manifestamente illogica. La questione giunge in Cassazione per la verifica della ammissibilità dei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con il quale si contesta la ricorrenza dell’elemento oggettivo del reato. Il motivo è ritenuto non consentito in quanto meramente reiterativo, privo di confronto con la motivazione e finalizzato a introdurre una lettura alternativa del merito, non ammessa in sede di legittimità. La motivazione impugnata ha ricostruito ampiamente la portata della condotta e valutato la piena integrazione della contestazione in modo articolato e non illogico.
Quanto al secondo e terzo motivo, relativi alla tardività della querela e al vizio della motivazione, il ricorso è privo dei requisiti di specificità richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 581 cod. proc. pen. Esso si risolve nella mera riproposizione delle doglianze motivatamente respinte dal giudice di secondo grado, che ha valorizzato la sequenza di progressive informazioni delle quali le persone offese erano destinatarie.
La Corte ribadisce il principio per cui l’onere di provare l’intempestività della querela incombe su chi lo deduce: anche in caso di incertezza la questione va risolta a favore del querelante. Ai fini della decorrenza del termine, la persona offesa deve avere conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, avendo a disposizione tutti gli elementi di valutazione necessari per determinarsi. Non bastano semplici presunzioni o supposizioni, ma occorre una prova contraria rigorosa.
Nella specie il ricorrente ha solo richiamato elementi di fatto non indicativi in senso assoluto, senza la prova rigorosa richiesta e senza confrontarsi con la motivazione della Corte di appello, logica e argomentata. La mancanza di specificità si apprezza anche estrinsecamente, quando manca correlazione tra la complessità delle ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Le doglianze del terzo motivo prospettano, inoltre, una alternativa ricostruzione dell’elemento soggettivo mediante criteri diversi da quelli del giudice del merito, estranei al sindacato di legittimità.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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