Committente responsabile per infortunio se sceglie impresa inidonea (Cass. pen. Sez. IV n. 11603 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di infortuni sul lavoro, il committente è titolare di una posizione di garanzia che non si esaurisce nella scelta dell’appaltatore, ma comprende l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa prescelta in relazione alla pericolosità dei lavori affidati e di attivare le cautele prevenzionali imposte dall’art. 90 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. La responsabilità del committente non può essere affermata in modo automatico, dovendosi verificare in concreto l’incidenza causale della sua condotta nell’eziologia dell’evento, avuto riguardo alle capacità organizzative della ditta, ai criteri di scelta e all’ingerenza nell’esecuzione. Il comportamento imprudente del lavoratore non integra causa sopravvenuta da sola sufficiente a interrompere il nesso causale quando resta ricompreso nell’area di rischio che il garante è chiamato a governare.

Il Fatto

La vicenda riguarda il cedimento di una parete terrosa durante lavori di scavo in un cantiere privato, con conseguente morte per soffocamento del lavoratore presente all’interno dello scavo. All’imputato, nella qualità di committente, è stata ascritta la responsabilità di omicidio colposo in cooperazione colposa, per colpa generica e specifica, avendo omesso di predisporre il piano di sicurezza e di designare i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori.

La Corte di appello di Reggio Calabria, in sede di rinvio disposto dalla Suprema Corte per un difetto di notifica, ha rideterminato la pena previo giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la contestata aggravante. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e natura aprioristica della motivazione, sul presupposto che l’imputato fosse un mero committente estraneo all’esecuzione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte richiama il mutamento normativo intervenuto già con il d.lgs. 494/1996, che ha definito la figura del committente e ne ha esplicitato gli obblighi, oggi previsti dall’art. 90 d.lgs. n. 81/2008: informazione sui rischi dell’ambiente di lavoro e cooperazione nell’apprestamento delle misure di protezione e prevenzione, ferma restando la responsabilità dell’appaltatore.

Ribadito il dovere di sicurezza gravante tanto sull’appaltatore quanto sul committente, i giudici di legittimità precisano che tale principio non conosce applicazione automatica: non si può esigere dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione dei lavori. Occorre quindi verificare in concreto l’incidenza della sua condotta, avuto riguardo alla specificità dei lavori, ai criteri di scelta dell’appaltatore e all’ingerenza nell’esecuzione. Sul punto la Corte richiama le pronunce Sez. 3 n. 6884 del 2008 e Sez. 4 n. 5946 del 2020.

Nel caso di specie la Corte territoriale ha accertato che il committente era stato avvisato la sera precedente dello svolgimento dello scavo in un giorno festivo, che i lavori sono avvenuti all’insaputa del direttore dei lavori, in difformità dal progetto, e che il committente ha omesso di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa esecutrice. Su quest’ultimo profilo si richiama l’orientamento consolidato secondo cui il committente risponde dell’infortunio ove sia dimostrato che abbia omesso di verificare l’idoneità tecnico-professionale della controparte contrattuale, specie in presenza di situazioni di oggettiva pericolosità, immediatamente percepibili (Sez. 3 n. 35185 del 2016).

Quanto all’asserito comportamento abnorme del lavoratore, la Corte ribadisce che deve ritenersi interruttiva del nesso di condizionamento la sola condotta che si collochi al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione. Il garante è esonerato solo se ha posto in essere anche le cautele finalizzate a governare il rischio di comportamento imprudente del lavoratore (Sez. 4 n. 27871 del 2019). Nella specie tale evenienza non si è verificata. All’inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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