Ricorso ex art. 625-bis inammissibile se l’errore è valutativo (Cass. pen. Sez. I n. 28266 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. è esperibile, in astratto, anche avverso la decisione con cui la Corte di cassazione rigetta la richiesta di eliminazione degli effetti pregiudizievoli di una decisione adottata in violazione della Convenzione, proposta ai sensi dell’art. 628-bis cod. proc. pen., trattandosi di pronuncia resa su un mezzo di impugnazione straordinario. Integra, tuttavia, errore di fatto solo l’erronea supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto decisivo, identificabile in una fuorviata rappresentazione percettiva. Non è deducibile come errore di fatto l’errore di giudizio, né il ragionamento con cui il giudice di legittimità, con valutazione di merito, escluda il nesso strumentale tra la violazione convenzionale accertata e l’esito del procedimento di cognizione. In tale ipotesi il ricorso è inammissibile.

Il Fatto

Il condannato, con ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., chiede la correzione dell’errore di fatto che assume contenuto nella sentenza con cui la Sezione Quinta penale della Corte di cassazione aveva rigettato la sua richiesta ex art. 628-bis cod. proc. pen. A monte vi è una condanna all’ergastolo per omicidio aggravato, emessa in appello, e una decisione della Corte EDU che ha preso atto del riconoscimento unilaterale, da parte dello Stato italiano, della violazione degli artt. 8 e 13 CEDU, a seguito del trattenimento, da parte dell’amministrazione penitenziaria, di un plico proveniente dal difensore contenente atti processuali. Il condannato assumeva che quella violazione aveva inciso sul diritto di difesa e sull’accesso consapevole al rito abbreviato.

Il ricorrente deduce due errori di fatto del giudice di legittimità: avere indicato come nuova la richiesta di riduzione della pena per il rito abbreviato, proposta invece sin dall’udienza preliminare, e avere affermato la mancata richiesta degli atti processuali, mentre erano stati prodotti plurimi solleciti. Il Procuratore generale conclude per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’astratta ammissibilità del rimedio. Ricostruisce il quadro normativo: la legge n. 134 del 2021, art. 1, comma 13, lett. o), e il d.lgs. n. 150 del 2022, che ha introdotto il Titolo III-bis nel Libro IX del codice di rito, con il solo art. 628-bis cod. proc. pen. Denominazione, collocazione sistematica e riferimento a sentenze irrevocabili inducono a qualificare l’istituto come mezzo di impugnazione straordinario.

Ne segue che il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. è ammissibile anche contro la decisione resa su una richiesta ex art. 628-bis, coerentemente con l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 13199 del 2016, che hanno ritenuto proponibile il rimedio avverso la pronuncia di inammissibilità o rigetto del ricorso contro la decisione che abbia a sua volta definito la richiesta di revisione. La Corte richiama, sul punto, anche i precedenti sul perimetro dell’errore di fatto: Sezioni Unite n. 115103 del 2002 e Sezioni Unite n. 18651 del 2015.

La Corte ricorda poi la regola sostanziale dell’art. 628-bis, comma 5, cod. proc. pen., come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità: l’accoglimento postula l’effettiva incidenza, per natura e gravità, della violazione convenzionale sul provvedimento, presupposto ravvisabile quando l’esito sarebbe stato opposto o potenzialmente più favorevole all’imputato.

Su questa base il motivo è dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata aveva escluso, con ragionamento valutativo di puro merito, ogni rapporto funzionale tra il diritto leso in sede europea — la vita privata e il diritto a un ricorso effettivo — e il dedotto vulnus al diritto di difesa e all’informazione sugli atti, valorizzando la possibilità di colloqui con il difensore e il ritardo nella consegna non decisivo rispetto al giudizio di cognizione. Si tratta di errore di giudizio, non rivedibile in questa sede.

Quanto al secondo profilo, il Collegio osserva che gli atti allegati attestano i solleciti, ma non scalfiscono la ratio della decisione impugnata, ossia l’ininfluenza della violazione convenzionale accertata sull’esercizio del diritto di difesa. Neppure risulta illustrato perché gli atti del plico, diversamente da quelli già a disposizione, avrebbero condotto a diverso esito. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *