Ricettazione e clausola di riserva: riqualificazione in furto solo con elementi concreti (Cass. pen. Sez. IV n. 11604 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La clausola di riserva contenuta nell’art. 648 cod. pen. non opera in assenza di elementi che giustifichino l’inquadramento della detenzione dei beni come esito diretto del furto, e non invece come quello della ricezione di cose illecite. L’eccezione di mancata riqualificazione della ricettazione in furto, proposta con l’atto di appello, è inammissibile se formulata in modo generico, senza indicazioni circostanziate — anche provenienti dall’imputato — dimostrative della riconducibilità del possesso del bene alla precedente commissione del delitto di furto. L’evidenza della detenzione, per essere assunta a prova del furto, deve essere accompagnata da ulteriori elementi indicativi della riconducibilità immediata, e non mediata, della detenzione al furto. La contemporanea sussistenza delle aggravanti di cui all’art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. è configurabile quando la sottrazione avvenga con violenza sulle cose e i beni siano esposti alla pubblica fede.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Velletri nei confronti dell’imputato per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., per essersi impossessato di reperti archeologici sottratti da rovine romane site all’interno di un’area archeologica, previa effrazione con mazzetta e scalpello, e per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., per avere ricevuto o acquistato da ignoti altri beni provento di scavi archeologici abusivi. In relazione a quest’ultimo capo il Tribunale aveva pronunciato sentenza di non doversi procedere, limitatamente ad alcuni reperti, per intervenuta prescrizione.

Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: l’erronea individuazione, in relazione al capo relativo alla ricettazione, della violazione dell’art. 648 cod. pen. invece che dell’art. 624 cod. pen., trattandosi di beni provenienti dalla stessa villa romana; e l’erronea applicazione della legge penale nonché l’illogicità della motivazione in relazione alla contemporanea sussistenza delle aggravanti di cui all’art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché entrambi i motivi sono manifestamente infondati. Quanto al primo, il Collegio ha richiamato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la clausola di riserva prevista dall’art. 648 cod. pen. non opera in assenza di elementi che giustifichino l’inquadramento della detenzione come esito diretto del furto, e non invece come quello della ricezione di cose illecite. Il precedente richiamato è Sez. 2, n. 43849 del 29.09.2023, secondo cui è inammissibile il motivo con cui l’imputato eccepisce la mancata riqualificazione, da parte del giudice di appello, del delitto di ricettazione in quello di furto, nel caso in cui la derubricazione sia stata genericamente richiesta con l’atto di appello, in assenza di indicazioni circostanziate, anche provenienti dall’imputato.

La Corte ha inoltre precisato che l’evidenza della detenzione, per essere ridotta a elemento di prova del reato di furto, deve essere accompagnata dall’esistenza di ulteriori elementi indicativi della riconducibilità immediata della detenzione al furto, elementi fra i quali possono essere ricomprese anche le eventuali indicazioni provenienti dall’imputato, laddove circostanziate e dunque attendibili. Sul punto sono richiamate anche Sez. 2, n. 20193 del 19.04.2017 e Sez. 2, n. 43427 del 07.09.2016.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha escluso la plausibilità dell’assunto difensivo e ha rilevato che il bene di cui l’imputato era stato trovato in possesso faceva parte di un manufatto insistente nel sito archeologico, erano state necessariamente asportate in seguito ad azione delittuosa; l’imputato, inoltre, non aveva reso dichiarazioni né addotto elementi tali da farlo ritenere autore del delitto-presupposto. Correttamente, dunque, è stata esclusa la riqualificazione del reato in quello di cui all’art. 624 cod. pen.

Quanto al secondo motivo, la sentenza impugnata ha ricordato come il prelievo di frammenti di vasellame, di mosaico e di piastrelle sia avvenuto, a mezzo di uno scalpello, facendo forza sulle mura della villa romana, esposte a un numero indeterminato di persone. Ha quindi correttamente ritenuto sussistenti entrambe le circostanze aggravanti contestate. Anche in ordine alla consapevolezza della rilevanza storico-artistica dei beni, la motivazione è stata ritenuta congrua, avuto riguardo al luogo dello scavo, all’impiego dello scalpello e all’asportazione da un complesso evidentemente archeologico.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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