Guida in stato di ebbrezza e incidente stradale con nesso di occasionalità (Cass. pen. Sez. VII n. 25870 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, non è necessario un rapporto di causalità esclusiva tra lo stato di ebbrezza e il sinistro. È sufficiente un nesso di strumentalità-occasionalità tra la condotta di guida in stato di alterazione e l’incidente. Per incidente stradale deve intendersi qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli. La censura che opponga una diversa ricostruzione del fatto, basata sulle sole dichiarazioni dell’imputato e priva di riscontri esterni, è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), commi 2-bis e 2-sexies, cod. strada. La vicenda ha avuto origine quando il veicolo condotto è fuoriuscito dalla sede stradale, arrestandosi all’interno di un fossato. Il Tribunale di Modena, con sentenza del 24 maggio 2024, aveva affermato la responsabilità; la Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 21 ottobre 2025, ha confermato la decisione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi, giungendo così davanti alla Sez. VII.
La Motivazione della Corte
Il primo e il secondo motivo, con cui si lamenta violazione di legge penale sostanziale e vizio della motivazione quanto all’affermazione di responsabilità, sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha rilevato che si trattava di mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalle conformi decisioni di merito, con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatto riportati.
Quanto all’accertamento dello stato di ebbrezza e della condotta di guida, il provvedimento conferma la valutazione dei giudici di merito: gli agenti intervennero entro mezz’ora dal sinistro, rinvennero il ricorrente nei pressi del veicolo incidentato e lo stesso, in sede di esame, ammise di essersi posto alla guida. La tesi difensiva dell’assunzione di alcolici dopo il sinistro è stata ritenuta oggettivamente inverosimile e priva di elementi esterni di conferma.
Il terzo motivo, con cui si invocava la riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, si fondava sulla sola ricostruzione dell’imputato, della cui inverosimiglianza la Corte aveva già dato conto. Il quarto motivo riguardava il riconoscimento dell’aggravante: sul punto i giudici di merito hanno evidenziato il collegamento materiale fra l’incidente e lo stato di alterazione, che aveva rallentato i tempi di reazione e impedito le manovre di emergenza, escludendo cause diverse dal sinistro.
La Corte ha richiamato i principi della giurisprudenza di legittimità: Sez. IV n. 40269 del 23/05/2019 e Sez. IV n. 14267 del 13/12/2018 quanto al nesso di strumentalità-occasionalità; Sez. IV n. 27211 del 21/05/2019 e Sez. IV n. 47276 del 06/11/2012 quanto alla nozione di incidente stradale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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