Comodato abitativo familiare, durata desumibile dall’uso convenuto (Cass. civ. Sez. III n. 573 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il comodato di bene immobile stipulato per la soddisfazione delle esigenze abitative della famiglia del comodatario, pur qualificabile come comodato a tempo indeterminato, non integra la figura del comodato precario di cui all’art. 1810 cod. civ., ma ricade nella disciplina dell’art. 1809 cod. civ., atteso che la durata del rapporto, non ancorata a un termine espresso, è desumibile per relationem dall’uso convenuto. Ne deriva che il comodante non può pretendere la restituzione del bene ad nutum, potendo richiederla solo in caso di sopravvenienza di un bisogno urgente e imprevisto, ai sensi dell’art. 1809, secondo comma, cod. civ. La clausola che impone la restituzione entro trenta giorni dalla richiesta non vale a qualificare il contratto come precario, ove incompatibile con la destinazione impressa al bene.
Il Fatto
Il ricorrente, nella qualità di trustee di un trust familiare, ha convenuto in giudizio il comodatario davanti al Tribunale di Torino, chiedendo la cessazione del contratto di comodato di un appartamento e la condanna al rilascio, oltre al pagamento di una penale per il ritardo. Il bene era stato concesso in godimento per soddisfare le esigenze abitative del comodatario e della sua famiglia.
Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d’appello di Torino, con sentenza del 30 maggio 2023, ha confermato la decisione, qualificando il rapporto come comodato a tempo indeterminato riconducibile all’art. 1809 cod. civ. Il comodante ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, lamentando l’erronea esclusione della natura precaria del contratto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla distinzione tra il comodato propriamente detto, disciplinato dagli artt. 1803 e 1809 cod. civ., e il comodato precario di cui all’art. 1810 cod. civ. La differenza rileva sul piano della restituzione: nel primo caso l’obbligo è regolato dall’art. 1809 cit., nel secondo il comodatario deve restituire il bene non appena il comodante ne faccia richiesta.
Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 3168 del 2011 e n. 20448 del 2014, la Corte ribadisce che il comodato di immobile destinato alle esigenze abitative familiari, sebbene non ancorato a un termine espresso, resta riconducibile alla figura dell’art. 1809 cod. civ., perché la durata è desumibile per relationem dall’uso convenuto. A tale rapporto, ispirato da finalità solidaristiche, mal si attaglia la natura instabile del comodato precario. L’insegnamento è stato confermato dalle ordinanze n. 27634 del 2023 e n. 20118 del 2024.
La Corte precisa che il riferimento alla vita del comodatario e della sua famiglia permette di individuare un termine finale, per quanto lontano, con la conseguenza che il contratto non può essere connotato da precarietà. Il richiamo operato dal ricorrente all’ordinanza n. 22309 del 2020 è giudicato improprio, avendo quella pronuncia ad oggetto un comodato destinato a uso commerciale.
Quanto alla clausola che impone la restituzione entro trenta giorni dalla richiesta, la Corte ne esclude la valenza qualificatoria: essa non può essere letta nel senso di consentire la mortificazione dello scopo del contratto ad arbitrio del comodante, dovendosi piuttosto correlare alla cessazione della convivenza della famiglia nell’immobile. Nello stesso senso depone la previsione della risoluzione immediata in caso di separazione coniugale o decesso del comodatario, fattispecie di cessazione della destinazione abitativa.
Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese del giudizio di cassazione sono compensate, in ragione della delicatezza della vicenda e della non sempre pacifica univocità degli orientamenti. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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