Appalto, vizi dell’opera e responsabilità di appaltatore e direttore lavori (Cass. civ. Sez. II n. 2774 del 04.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto privato, la legge non impone a carico di alcuna delle parti l’obbligo di redazione del progetto complessivo dell’opera, né lo considera indispensabile, purché siano fissati gli elementi fondamentali dell’opera. Quando il contratto richiama un progetto recante descrizione esatta dell’oggetto, l’art. 1659 cod. civ. impone all’appaltatore di non apportare variazioni senza autorizzazione del committente. L’appaltatore che si attiene alle modalità convenute può comunque essere ritenuto responsabile dei vizi dell’opera, secondo il parametro dell’art. 1176, comma 2, cod. civ., ove ometta di segnalare al committente le carenze e gli errori progettuali. Egli va esente da responsabilità soltanto se dimostra di aver manifestato il proprio dissenso ed essere stato indotto ad eseguire l’opera, quale nudus minister, per le insistenze del committente e a rischio di questi. Il direttore dei lavori, chiamato a svolgere la propria attività con peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse secondo la diligentia quam in concreto, vigilando sulla conformità dell’opera al progetto e alle regole d’arte.
Il Fatto
Un condominio convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, l’impresa appaltatrice e il direttore dei lavori di un intervento di manutenzione straordinaria del fabbricato, per ottenere la condanna al risarcimento dei danni quantificati in sede di accertamento tecnico preventivo. Il condominio lamentava l’inesatta esecuzione dei lavori di ripristino delle facciate e dei balconi, per la presenza di difetti non eliminati neppure dopo gli interventi di riparazione eseguiti dall’appaltatrice. I convenuti resistettero e l’appaltatrice propose domanda riconvenzionale per il saldo del corrispettivo.
Il tribunale rigettò la domanda del condominio e accolse la riconvenzionale. La Corte d’appello di Milano accolse solo in parte l’appello, condannando il direttore dei lavori al risarcimento di un danno da inadempimento contrattuale. Il condominio ricorse per cassazione con tre motivi, cui resistettero con distinti controricorsi l’impresa e il professionista.
La Motivazione della Corte
Il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente, sono respinti. La Corte chiarisce la cornice normativa dell’appalto privato: la legge non stabilisce chi debba redigere il progetto, né richiede che l’opera sia determinata nei minuti particolari, essendo sufficiente la fissazione degli elementi fondamentali. L’art. 1659 cod. civ. vieta all’appaltatore variazioni non concordate delle modalità dell’opera, ma la circostanza che l’opera sia eseguita su progetto del committente non degrada l’appaltatore al rango di nudus minister, poiché la fase progettuale non compone la struttura sinallagmatica del contratto.
Sul piano sostanziale, la Corte ribadisce il principio cui si è uniformata la sentenza impugnata: l’appaltatore che si attiene alle modalità convenute può essere responsabile dei vizi dell’opera ove ometta di segnalare le carenze e gli errori progettuali, valutandosi la condotta ai sensi dell’art. 1176, comma 2, cod. civ. Egli è tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni e, ove palesemente errate, può andare esente da responsabilità solo dimostrando di aver manifestato il dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle per le insistenze del committente e a rischio di questi. In mancanza di tale prova, risponde contrattualmente per l’intera garanzia, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista.
Nel caso concreto, la Corte d’appello ha ritenuto corretta l’esecuzione delle opere rispetto a quelle convenute nel contratto. Il committente era stato reso edotto che l’eliminazione del problema avrebbe imposto di sopperire alla mancanza di un gocciolatoio nei balconi; l’impresa aveva consigliato la posa di nuove soglie in marmo e la modifica degli ancoraggi, ma il condominio aveva frapposto il limite di spesa fissato dall’assemblea. La Corte rileva che il primo motivo non specifica, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., quale diverso contenuto avessero gli accordi contrattuali, e che l’individuazione dell’oggetto e delle modalità convenute è accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Non è ammissibile la riqualificazione del motivo come vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., operando la preclusione per doppia conforme di cui all’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ.
Quanto al direttore dei lavori, la Corte conferma la sua estraneità alle opere non oggetto del contratto e la sua responsabilità per i vizi relativi alla difettosa sigillatura dei vetri parapetto. Il professionista, chiamato a svolgere attività implicanti peculiari competenze tecniche, deve garantire il risultato atteso dal committente secondo la diligentia quam in concreto; rientrano nelle sue obbligazioni l’accertamento della conformità dell’opera al progetto, delle modalità esecutive alle regole d’arte e l’adozione degli accorgimenti tecnici necessari. Non si sottrae a responsabilità chi ometta di vigilare, impartire disposizioni e riferirne al committente.
Il terzo motivo è infondato. L’art. 1117 cod. civ. non è decisivo, poiché i balconi aggettanti rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti. Nel contratto d’appalto la qualità di committente può non coincidere col proprietario dell’immobile, ma l’individuazione dell’effettivo committente è accertamento di fatto riservato al giudice di merito. La Corte d’appello ha desunto che committenti dei lavori sui balconi fossero i singoli condomini proprietari, avendo essi riguardato solo una parte dei balconi del fabbricato. In tema di difetti di costruzione di immobile condominiale, l’azione contrattuale ex artt. 1667 e 1668 cod. civ. spetta soltanto al committente, con esclusione della legittimazione dell’amministratore nell’interesse comune. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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