Errore materiale emendabile per omissione della statuizione sulle spese del primo grado (Cass. civ. Sez. 2 n. 4976 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cassazione anche parziale della sentenza, in forza del cd. effetto espansivo, si estende e travolge la statuizione sulle spese, sicché la Corte, quando cassa e decide nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., deve provvedere alla liquidazione delle spese dell’intero giudizio, comprese quelle del primo grado. L’omessa pronuncia su tali spese, nell’ipotesi di accoglimento parziale del ricorso, non rivela una volontà del giudice di escluderle dalla liquidazione, ma costituisce un mero lapsus calami. Detta omissione integra un errore materiale emendabile con la procedura di correzione prevista dall’art. 391-bis cod. proc. civ., che consente di aggiungere alla statuizione impugnata la condanna alle spese del grado di merito pretermesso.

Il Fatto

Con deliberazione del 28.04.2006 l’assemblea condominiale aveva deciso di ratificare un’azione di rivalsa nei confronti dell’assicurazione, di ratificare un’azione di ripetizione di indebito e di autorizzare l’amministratore a proporre appello avverso una sentenza avente ad oggetto una negatoria servitutis. Alcuni condomini impugnavano la delibera, lamentando il difetto delle maggioranze di legge e la mancata indicazione della rivalsa all’ordine del giorno. Il Tribunale rigettava l’impugnazione, come poi faceva la Corte d’Appello.

Proposto ricorso per cassazione, la Corte, con ordinanza n. 4818 del 2024, accoglieva il terzo motivo limitatamente al capo concernente l’autorizzazione a proporre impugnazione per la negatoria servitutis, cassando senza rinvio la sentenza e compensando le spese dei gradi di merito. Avverso tale decisione i condomini proponevano istanza di correzione dell’errore materiale, deducendo l’omessa regolazione delle spese del primo grado.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che l’istanza riguarda un’ordinanza che ha definito il giudizio di legittimità accogliendo parzialmente il ricorso e disponendo la cassazione senza rinvio. In tali ipotesi, la pronuncia emessa ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. deve provvedere alla liquidazione delle spese dell’intero giudizio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito.

I giudici di legittimità evidenziano che nell’ultima parte della motivazione e nel dispositivo dell’ordinanza n. 4818 del 2024 è stata effettivamente omessa la statuizione sulle spese del primo grado. Tale omissione, tuttavia, non può essere interpretata come una scelta consapevole del Collegio, poiché non emergono elementi che inducano a ritenere la volontà di escludere dalla liquidazione le spese del grado di merito.

Richiamando il precedente di Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 15650 del 27.07.2016, la Corte qualifica l’omissione come un mero errore materiale, emendabile con la procedura di correzione di cui all’art. 391-bis cod. proc. civ. La correzione consiste nell’aggiungere, sia in motivazione che in dispositivo, dopo le parole “secondo grado”, l’inciso “, di primo grado”, così integrando la statuizione mancante.

Quanto alle spese della fase di correzione, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 29432 del 14.11.2024, secondo cui il procedimento di correzione degli errori materiali ha natura sostanzialmente amministrativa e non incide sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento. In nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., neppure quando la parte non richiedente si opponga all’istanza di rettifica. Non vi è quindi luogo a statuizione sulle spese della presente fase.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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