Comparsa con riconvenzionale non notificata al contumace se non lo coinvolge (Cass. civ. Sez. I n. 3902 del 16.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La comparsa di costituzione contenente domanda riconvenzionale deve essere notificata alla parte rimasta contumace solo se le relative pretese siano dirette contro la stessa o ne coinvolgano la posizione processuale, trattandosi di obbligo posto a tutela di quest’ultima. Il coinvolgimento rilevante attiene al rapporto dedotto in giudizio e non a un generico interesse di fatto al fatto storico cui si riferisce la domanda. Ne consegue che il motivo di ricorso che si limiti ad affermare il coinvolgimento del contumace, senza l’indicazione delle pretese concretamente svolte, è inammissibile.
Il Fatto
Un ente locale ha convenuto in giudizio un altro Comune e una società incaricata della gestione di una discarica, chiedendo la condanna del convenuto al pagamento di una somma a titolo di sovrapprezzo sui rifiuti collocati nell’impianto. Il Comune convenuto è rimasto contumace e il Tribunale lo ha condannato al pagamento.
Proposto appello, la Corte territoriale ha confermato la decisione, escludendo la nullità della sentenza di primo grado per omessa notificazione al contumace. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione relativa all’art. 292 cod. proc. civ. e agli obblighi di notificazione della comparsa contenente domanda riconvenzionale al contumace. Richiamando un proprio precedente (sez. VI n. 8697 del 2018), la Corte ribadisce che la notifica è dovuta quando le domande riconvenzionali siano dirette contro il contumace o ne coinvolgano la posizione, poiché l’obbligo è stabilito nel suo interesse esclusivo.
Il ricorrente sosteneva il coinvolgimento derivante dal ruolo della società nella raccolta del sovrapprezzo. La Corte rileva però la carenza di autosufficienza del ricorso: manca una sufficiente trascrizione delle conclusioni e delle domande della comparsa, ai sensi dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. Il preteso coinvolgimento, poi, discende solo dal fatto storico dell’applicazione del sovrapprezzo, rispetto al quale il contumace vanta un interesse di mero fatto, non il coinvolgimento nel rapporto dedotto in giudizio.
Quanto agli altri motivi, la Corte rileva che le questioni prospettate non emergono dalla sentenza impugnata. Il ricorrente avrebbe dovuto indicare in quale atto del giudizio di merito le avesse dedotte, per consentire il controllo ex actis. Ciò vale per l’atto di transazione intervenuto tra le altre parti, estraneo all’elenco dell’art. 292 cod. proc. civ. quale integrato da Corte cost. n. 317/1989, e per la mancata comunicazione dell’inizio delle operazioni peritali.
Sul punto, il Collegio coordina l’art. 90, primo comma, disp. att. cod. proc. civ. con l’art. 292 cod. proc. civ.: poiché quest’ultimo dispone che gli atti non elencati non sono soggetti a notificazione, e l’art. 91 delle disp. att. richiede la nomina del consulente di parte, che presuppone la costituzione, il consulente d’ufficio non è tenuto ad avvertire la parte contumace dell’inizio delle operazioni peritali. La contumacia era d’altro canto volontaria, non essendo stata impugnata l’avvenuta regolare notificazione della citazione.
Anche la censura sull’elaborato peritale è inammissibile, poiché avrebbe dovuto essere proposta durante le operazioni di consulenza o nella difesa successiva. Il ricorso è infine respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite e raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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