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Contemplatio domini tacita ed esclusa nei contratti bancari stipulati senza spendita del nome (Cass. civ. Sez. I n. 13631 del 18.05.2023)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam, la contemplatio domini deve risultare dall’atto scritto e non può essere desunta per via presuntiva o in forma tacita, nemmeno quando le operazioni eseguite sui conti riguardino il soggetto che si assume rappresentato. La previsione dell’art. 1399 cod. civ. opera solo nel caso del falsus procurator, che abbia speso il nome del rappresentato senza averne il potere; ove manchi del tutto la spendita del nome, il soggetto non è parte del contratto e non può successivamente farlo proprio con una manifestazione unilaterale di volontà. Ne consegue che la delibera con cui l’organo sociale approvi e ratifichi un contratto stipulato senza la spendita del nome della società è priva di efficacia.

Il Fatto

La società, istante in via di insinuazione al passivo del fallimento di una compagnia aerea, aveva domandato l’ammissione in chirografo per un credito derivante da rapporti di conto corrente e di affidamento. Il giudice delegato aveva negato l’ammissione, rilevando che i contratti erano stati stipulati non dalla società poi fallita ma da due persone fisiche, che non avevano speso il nome della società né indicato le cariche rivestite. Il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva rigettato l’opposizione, escludendo la configurabilità di una contemplatio domini tacita e negando efficacia alla delibera di ratifica del consiglio di amministrazione della società fallita. Avverso tale decreto la banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente respinto l’eccezione di improcedibilità del ricorso, rilevando che la proposizione dell’impugnazione era avvenuta entro il termine breve di trenta giorni di cui all’art. 99, u.c., l.fall., con la conseguenza che ogni rilievo ancorato all’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. era privo di valenza.

Quanto al primo motivo, riguardante la falsa applicazione dell’art. 1388 cod. civ., la ricorrente aveva dedotto che il tribunale avrebbe dovuto riconoscere la configurabilità di una contemplatio domini tacita, desumibile da plurime circostanze di fatto, tra cui l’impiego dell’affidamento per eseguire un pagamento in favore di un terzo e il verbale del consiglio di amministrazione con cui era stata deliberata la ratifica. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, osservando che il tribunale aveva fondato la decisione sull’onere della forma scritta ad substantiam, sicché il mezzo non censurava la ratio decidendi ma si risolveva nella reiterazione di un argomento già disatteso.

Il secondo motivo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo, è stato respinto. La Corte ha ritenuto che i documenti indicati dalla ricorrente – l’ordine di bonifico e la contabile di esecuzione – non fossero decisivi ai fini della configurabilità di una contemplatio domini tacita nei contratti di conto corrente e di affidamento, stipulati dalle due persone fisiche senza spendita del nome della società.

Quanto al terzo motivo, concernente la falsa applicazione dell’art. 1399 cod. civ., la Corte ha osservato che la fattispecie non rientra nello schema della ratifica, perché questa presuppone che il falsus procurator abbia speso il nome del dominus, ancorché senza poteri. Nel caso di specie, invece, le due persone fisiche non avevano speso il nome della società, con la conseguenza che non vi era margine per una successiva approvazione: un soggetto che non è stato parte di un contratto non può farlo proprio con una manifestazione unilaterale di volontà. La Corte ha inoltre distinto i precedenti invocati dalla ricorrente, nei quali la spendita del nome era comunque avvenuta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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