Improcedibile il ricorso per cassazione senza prova della notifica della sentenza (Cass. civ. Sez. 3 n. 6929 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione, ponendo a carico della parte l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., la copia della sentenza munita della relata di notifica. L’omessa produzione dell’attestazione di avvenuta notifica determina l’improcedibilità del ricorso, senza che sia possibile sanare la lacuna con la successiva e tardiva produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c., né tramite l’ordine di esibizione. Tale sanzione non contrasta con l’art. 6 CEDU e con l’art. 111 Cost., integrando una misura adeguata al fine di assicurare il rapido svolgimento del giudizio di legittimità, preordinato alla verifica d’ufficio della tempestività dell’impugnazione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi, aveva dichiarato l’inefficacia nei confronti di un terzo di un atto di donazione stipulato nel 2010 tra il ricorrente e la donataria. Avverso tale pronuncia, il soccombente proponeva ricorso per cassazione, notificato il 30/10/2024, censurando la decisione di merito.
Nel proporre l’impugnazione, il ricorrente aveva dichiarato l’avvenuta notificazione della sentenza, ma aveva depositato una copia del provvedimento priva dell’attestazione di avvenuta notifica. Gli intimati non svolgevano attività difensiva. La causa veniva avviata alla definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., con contestuale richiesta di decisione da parte del ricorrente.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione Civile ha ribadito che la dichiarazione di avvenuta notifica della sentenza contenuta nel ricorso non è un elemento meramente formale: essa impegna la parte, quale manifestazione di autoresponsabilità, a subire le conseguenze di quanto dichiarato. Tale dichiarazione fa sorgere l’onere di depositare, nel termine perentorio previsto dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., la copia della sentenza munita della relata di notifica o, in caso di notifica a mezzo PEC, le copie dei messaggi di spedizione e ricezione.
Il Collegio ha escluso che l’omissione possa essere recuperata attraverso la produzione tardiva ai sensi dell’art. 372 c.p.c., richiamando un consolidato orientamento di legittimità. La verifica della tempestività dell’impugnazione costituisce, infatti, un controllo d’ufficio che si colloca “a monte” del processo, finalizzato ad accertare l’ordinato instaurarsi del giudizio di legittimità e il conseguente formarsi del giudicato. Tali esigenze non sono equiparabili alla differente problematica della notifica degli atti processuali tra le parti ed il principio del contraddittorio.
Quanto alla prospettata sanatoria, la Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte EDU (sentenza del 23 maggio 2024, Patricolo e altri c. Italia), affermando che la declaratoria di improcedibilità non viola il diritto di accesso a un tribunale sancito dall’art. 6 CEDU. Essa costituisce, piuttosto, una sanzione adeguata e proporzionata rispetto alla finalità di assicurare il rapido svolgimento del giudizio di cassazione, il quale interviene solo dopo la celebrazione di due gradi di merito.
Nel caso di specie, il termine breve di sessanta giorni per impugnare risultava ampiamente spirato alla data di notifica del ricorso, anche considerando la sola data di pubblicazione della sentenza impugnata. La Corte ha quindi applicato la c.d. prova di resistenza, dichiarando l’improcedibilità del ricorso. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., per aver proposto un’impugnazione tardiva.
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Nota della Redazione
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