Compatibilità paesaggistica e sindacato sul giudizio tecnico della Soprintendenza (TAR Toscana n. 36 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione unica ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, il parere paesaggistico negativo reso in conferenza di servizi non è illegittimo per il solo fatto che il suo contenuto sia stato anticipato per iscritto prima della riunione, poiché solo la valutazione espressa in seno alla conferenza è definitiva ai sensi dell’art. 14-ter della legge n. 241/1990. Le valutazioni di compatibilità paesaggistica sono espressione di un giudizio tecnico opinabile, sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti dell’attendibilità e della violazione dei criteri tecnico-scientifici, senza sostituzione del giudizio dell’organo istituzionalmente competente. Grava sul proponente l’onere di dimostrare la compatibilità dell’intervento con il vincolo, non sull’amministrazione quello di individuare localizzazioni alternative.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore nel settore delle infrastrutture di telecomunicazione, ha partecipato in raggruppamento alla procedura indetta nel maggio 2022 dalla società pubblica attuatrice della Strategia Nazionale per la Banda Ultralarga, finanziata con fondi P.N.R.R., risultando aggiudicataria del lotto comprendente anche territori toscani. Per una porzione del territorio comunale di Siena ha chiesto, il 30 gennaio 2025, il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 per erigere un palo porta-antenne di 30 metri, con pennone sommitale di 4 metri, su area sottoposta a vincolo paesaggistico.
La conferenza di servizi del 17 marzo 2025 si è espressa in senso contrario, sulla base del parere negativo della Soprintendenza competente. Il Comune ha quindi adottato il provvedimento conclusivo del 21 marzo 2025, recante il diniego dell’autorizzazione. La società impugna tale diniego, articolando censure procedurali e sostanziali.
La Motivazione della Corte
Il primo gruppo di censure riguarda il profilo procedurale. La ricorrente sostiene che i dissensi paesaggistici sarebbero stati adottati prima e al di fuori della conferenza convocata ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, in violazione del modello dell’art. 14-ter della legge n. 241/1990, che postula la formazione simultanea di assensi e dissensi. Il Tribunale respinge la doglianza: l’anticipazione del parere prima della riunione non integra alcuna illegittimità, poiché assume solo funzione collaborativa, mentre la valutazione definitiva è unicamente quella espressa in conferenza. Ciascun ente è rappresentato da un unico soggetto abilitato a esprimere in modo definitivo e vincolante la posizione dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della conferenza.
Le censure restanti investono il merito del diniego. La ricorrente assume che l’interferenza paesaggistica delle infrastrutture di telecomunicazione non possa essere presunta, ma debba essere puntualmente dimostrata, e che le amministrazioni non avrebbero valutato la distanza dal centro storico né le misure mitigative proposte.
Il Tribunale ricostruisce il contenuto del parere negativo, che si articola in tre passaggi: descrizione dell’opera e del suo impatto sullo skyline della città storica, individuazione delle prescrizioni vincolistiche violate, rilievo sull’interesse pubblico con suggerimento di una collocazione alternativa. I primi due passaggi, nucleo fondante del parere, sono aderenti ai contenuti del vincolo, istituito con il d.m. 15 maggio 1972 e trasfuso nella scheda del P.I.T. toscano ai sensi dell’art. 143 del d.lgs. n. 42/2004. Le prescrizioni d’uso violate riguardano i coni visivi e le visuali prospettiche da e verso il centro storico, che debbono essere preservati.
Quanto al sindacato sulle valutazioni tecniche, il giudice amministrativo non può spingersi fino alla sostituzione del giudizio opinabile dell’amministrazione con un diverso giudizio altrettanto opinabile: in presenza di opinioni tecnico-scientifiche divergenti ma tutte plausibili, prevale la posizione dell’organo istituzionalmente competente. Il Tribunale richiama sul punto Cons. Stato, sez. IV, n. 2836 del 2023, n. 4598 del 2023, n. 3892 del 2023 e sez. VI, n. 10624 del 2022.
La relazione paesaggistica della ricorrente indaga in modo insoddisfacente le interferenze visive: le fotografie, prive di fotoinserimenti dell’impianto o ritraenti scenari non significativi, non documentano l’effettivo punto di vista rilevante. Il Tribunale ne deduce che la dimostrazione della compatibilità paesaggistica manca, mentre il diniego trova riscontro nelle caratteristiche concrete dell’intervento. L’amministrazione non è tenuta a individuare localizzazioni alternative, neppure per opera finanziata con fondi P.N.R.R., con conseguente irrilevanza delle misure mitigative afferenti alla struttura e non all’ubicazione. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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