Condono edilizio, no a valutazione atomistica degli abusi in fascia cimiteriale (TAR Toscana n. 35 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una pluralità di opere abusive riferibili a un medesimo complesso immobiliare, la valutazione dell’abuso deve essere globale e non atomistica. Non è consentito scomporre gli interventi in singole domande di condono per sottrarre le opere di rilevanza minore al regime sanzionatorio unitario, poiché il pregiudizio all’assetto del territorio deriva dall’insieme delle opere e dalle loro reciproche interazioni. Il vincolo di inedificabilità assoluta previsto dall’art. 338 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 opera ope legis, si impone su qualsiasi contrastante previsione urbanistica e impedisce il rilascio della concessione in sanatoria. Ne consegue che, per le opere ricadenti nella fascia di rispetto cimiteriale, la sanatoria è esclusa sia con provvedimento espresso sia mediante il silenzio-assenso ex art. 35, comma 18, l. n. 47/1985, che resta subordinato alla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del condono.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di un complesso immobiliare composto da un fabbricato principale e da due fabbricati minori a destinazione residenziale, hanno presentato in data 22.03.1986 tre distinte domande di condono ai sensi dell’art. 31 l. n. 47/1985, relative a plurimi manufatti realizzati nel tempo: ampliamenti in muratura, un locale ad uso centrale termica, una tettoia, una loggia, la copertura di una scala esterna, un vano ingresso, un locale rimessa auto interrato e un ripostiglio seminterrato.
Il Comune ha respinto le tre istanze con distinti provvedimenti, rilevando che le opere ricadono nella fascia di rispetto del preesistente vincolo cimiteriale e che gli ampliamenti plano-volumetrici superano complessivamente il 10% della originaria volumetria legittima. Ha quindi ordinato la demolizione entro novanta giorni, con acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime in caso di inottemperanza, oltre all’irrogazione di una sanzione pecuniaria. I ricorrenti hanno impugnato i tre dinieghi davanti al TAR Toscana, che ha riunito i ricorsi per connessione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione della valutazione degli abusi, affermando che le opere, pur frazionate in tre domande, devono essere considerate nella loro interezza. Esse riguardano lo stesso complesso immobiliare e risultano funzionalmente riconducibili a un unico intervento edilizio. Richiamando l’orientamento del Cons. Stato, Sez. VI, n. 9653 del 2022 e del Cons. Stato, Sez. VII, n. 1382 del 2025, il TAR ribadisce che il pregiudizio al regolare assetto del territorio deriva dall’insieme delle opere e non da ciascun intervento isolato.
Su questa base il Collegio esclude che le opere possano essere qualificate come pertinenze urbanistiche, il cui perimetro è più ristretto di quello civilistico e riguarda solo manufatti di modesta entità. Il locale ad uso centrale termica, autonomo rispetto all’edificio principale e di dimensioni superiori a ventiquattro metri quadrati, non integra la nozione di vano tecnico e deve essere valutato unitamente agli altri interventi.
Quanto al vincolo cimiteriale, il TAR richiama la giurisprudenza secondo cui l’art. 338 r.d. n. 1265/1934 configura una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, che si impone ope legis indipendentemente dal recepimento negli strumenti urbanistici. La fascia di rispetto non ammette deroghe per interessi privati e la sua riduzione è attivabile solo in via autoritativa, a tutela di interessi pubblici.
Ne segue che le opere, realizzate in epoca successiva all’introduzione del vincolo, non sono sanabili né con provvedimento espresso né per silenzio-assenso. L’art. 33 l. n. 47/1985 esclude la sanatoria per gli interventi in contrasto con vincoli comportanti inedificabilità, e l’art. 35, comma 18, della stessa legge subordina l’accoglimento per silentium alla presenza dei presupposti del condono, che nella specie difettano. La riduzione della fascia a cento metri con delibera consiliare non incide sul carattere legale del vincolo.
Infine, il Collegio ritiene irrilevante la censura sul difetto di motivazione relativa all’area da acquisire. L’indicazione nell’ordine di demolizione non costituisce determinazione definitiva, ma avvio del procedimento di acquisizione: l’eventuale erroneità della quantificazione potrà essere contestata nel successivo provvedimento finale. I ricorsi riuniti sono dunque respinti, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite.
Nota della Redazione
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