Compensazione ex art. 56 l. fall. eccepibile dal convenuto nel giudizio ordinario promosso dal curatore (Cass. civ. Sez. I n. 19457 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l’esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice, ottenendone il rigetto totale o parziale. Il diritto del creditore a eccepire la compensazione ai sensi dell’art. 56 l. fall. non è condizionato alla preventiva proposizione della domanda di ammissione allo stato passivo del credito oggetto dell’eccezione, non essendo tale domanda né condizione, né presupposto processuale della proponibilità dell’eccezione stessa. La sede concorsuale attiene alla sola opponibilità dei crediti al concorso formale, mentre i fatti impeditivi del credito azionato dal curatore in sede ordinaria vanno opposti davanti al giudice ordinario.

Il Fatto

La società, ricorrente, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della società utilizzatrice di manodopera per il saldo del corrispettivo di un contratto di somministrazione di personale. Il Tribunale, accogliendo l’opposizione, aveva revocato il decreto, ritenendo proponibile in sede ordinaria l’eccezione riconvenzionale di compensazione con il credito da rivalsa per gli oneri retributivi e contributivi assolti quale utilizzatrice. La Corte d’Appello aveva confermato tale impostazione, escludendo la necessità dell’ammissione preventiva al passivo del credito opposto in compensazione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., richiamando il costante principio per cui l’eccezione di compensazione proposta dal convenuto nel giudizio di cognizione promosso dal curatore è diretta a paralizzare la pretesa della curatela, senza interferire con il rito speciale per l’accertamento del passivo. Tale rito, ha precisato la Corte, trova applicazione solo per la domanda riconvenzionale volta a ottenere una pronuncia a sé favorevole, idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell’importo spettante dopo la compensazione.

Il cosiddetto “monopolio” del giudice concorsuale attiene, propriamente, all’eccezione di compensazione proposta dal curatore in sede di formazione dello stato passivo, per paralizzare, nell’interesse della massa, un credito da ammettere al concorso formale. Al contrario, l’eccezione formulata da chi sia stato convenuto in sede ordinaria dal curatore mira a paralizzare il diritto di credito azionato dalla curatela, e si risolve nella deduzione di un fatto impeditivo (Cass., n. 13345/2024; Cass., n. 12255/2022; Cass., n. 30298/2017; Cass., n. 14418/2013).

La Corte ha ribadito che l’ampia formulazione dell’art. 56, primo comma, l. fall. non preclude al creditore, non interessato all’ammissione del proprio credito al passivo, di dedurre un fatto impeditivo alla pretesa della curatela azionata in sede ordinaria, senza dover preventivamente proporre domanda di ammissione allo stato passivo (Cass., n. 9787/2022; Cass., Sez. U., n. 21499/2004; Cass., n. 8053/1996).

Quanto alla richiesta del ricorrente di rivisitare l’orientamento alla luce del recente arresto di Cass., n. 6481/2026, la Corte l’ha respinta, osservando come il principio in materia di eccezione di compensazione non sia intaccato. La sede concorsuale attiene alla sola opponibilità dei crediti al concorso formale; poiché la controversia sul credito del fallito prosegue nella sede ordinaria, altrettanto deve dirsi per i fatti impeditivi di quel credito, che vanno opposti davanti al giudice ordinario, come ribadito anche da Cass., Sez. U., n. 6498/2026.

In termini evolutivi, la Corte ha infine rilevato che nell’art. 155 CCII non è stata attuata la delega di cui all’art. 7, comma 8, lett. e), l. n. 155/2017, che postulava di attrarre nella sede concorsuale l’accertamento di ogni credito opposto in compensazione, dando così continuità al diritto vivente.

Nota della Redazione

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