Rendiconto degli ex commissari liquidatori contestabile dal curatore anche dopo l’azione ex art. 263 cod. proc. civ. (Cass. civ. Sez. 1 n. 8588 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione dell’azione di rendiconto prevista dall’art. 263 cod. proc. civ. e la pendenza del relativo giudizio non precludono agli interessati, a fronte del deposito del conto da parte del gestore nei modi previsti dalla disciplina concorsuale, di presentare le proprie contestazioni nella sede propria di quella procedura. Il procedimento di rendiconto di cui all’art. 75 d.lgs. n. 270/1999 costituisce, infatti, un procedimento speciale rispetto all’ordinaria azione di rendiconto, con oggetto differente: la verifica della correttezza e della corrispondenza dell’operato del gestore ai precetti legali e ai canoni di diligenza professionale. L’eventuale decisione della parte di non proseguire il giudizio ordinario, conclusosi con pronuncia di cessazione della materia del contendere, non equivale ad approvazione del conto ivi depositato, attesa l’inidoneità di tale pronuncia a costituire giudicato sostanziale.
Il Fatto
La curatela del fallimento, subentrato alla procedura di amministrazione straordinaria, aveva promosso nei confronti dei cessati commissari liquidatori l’azione di contestazione del rendiconto ex art. 75, comma 3, d.lgs. n. 270/1999, censurando il pagamento di crediti prededucibili in assenza di ammissione allo stato passivo e di autorizzazione dell’Autorità di vigilanza. I commissari avevano già depositato il conto di gestione sia nel giudizio ordinario promosso dai curatori ex art. 263 cod. proc. civ., sia nella cancelleria del tribunale concorsuale ai sensi dell’art. 75 cit.
Il Tribunale non aveva approvato il conto, e il decreto era stato confermato dalla Corte d’Appello in sede di reclamo. I commissari liquidatori hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la consumazione del potere di contestazione da parte della curatela per effetto della precedente iniziativa in sede ordinaria.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il primo motivo nella parte relativa alla pretesa approvazione del rendiconto in sede ordinaria: la causa era stata definita con sentenza di cessazione della materia del contendere, passata in giudicato, ma tale pronuncia ha carattere meramente processuale ed è inidonea a costituire giudicato sostanziale sul merito della pretesa. L’unico giudicato formatosi è quello, discendente dalla sentenza non definitiva, relativo all’obbligo dei commissari di rendere il conto, salvo per effetto dell’art. 310, secondo comma, cod. proc. civ..
Quanto al rapporto tra le due sedi, il Collegio esclude che sussista continuità o continenza tra il procedimento di rendiconto davanti al giudice ordinario e quello davanti al tribunale concorsuale. L’azione ex art. 263 cod. proc. civ. è facoltativa e a iniziativa degli interessati; nelle procedure concorsuali il gestore è invece obbligato al deposito del conto, e l’iniziativa della parte interessata interviene solo successivamente. La relativa disciplina è speciale e autosufficiente.
Le due azioni hanno inoltre oggetto differente: quella ordinaria mira all’accertamento del diritto alla condanna del gestore al pagamento delle somme dovute, mentre quella concorsuale ha a oggetto la correttezza dell’operato del gestore, potendo estendersi all’accertamento della sua responsabilità. La sola mancata approvazione del conto in sede ordinaria non preclude la contestazione in sede concorsuale, che è la sede naturale per far valere tali censure.
La Corte esclude infine che l’approvazione del conto da parte dell’Autorità di vigilanza sia ostativa: essa si limita ad autorizzare il deposito del rendiconto e non esclude il successivo controllo giudiziale innescato dalle contestazioni della curatela. Il terzo motivo è dichiarato inammissibile nella parte in cui non si confronta con la ratio decidendi e infondato quanto all’applicazione dell’art. 111-bis l. fall., inapplicabile ratione temporis alla disciplina speciale dell’amministrazione straordinaria.
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Nota della Redazione
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