Reclamo avverso omologazione riservato alle parti formali (Cass. civ. Sez. I n. 19788 del 14.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato preventivo, la legittimazione a proporre reclamo ai sensi dell’art. 51, primo comma, c.c.i.i. avverso la sentenza che pronuncia sull’omologazione spetta solo alle parti formali che abbiano partecipato al giudizio di omologazione, fatta salva la sola ipotesi in cui con il reclamo si lamenti un vizio procedurale impeditivo di detta partecipazione. Il dissenso espresso in sede di dichiarazione di voto sulla proposta non rende creditore parte del procedimento di omologazione, essendo necessaria la presentazione di tempestiva opposizione ai sensi dell’art. 48, comma 2, c.c.i.i., il cui termine di dieci giorni prima dell’udienza è perentorio. La memoria di opposizione, in quanto atto di costituzione davanti al giudice, va depositata in tribunale, senza che rilevi la trasmissione al commissario giudiziale o alla PEC della procedura; l’errore sul punto non integra causa non imputabile ai sensi dell’art. 153, comma 2, c.p.c..
Il Fatto
Il Tribunale di Vercelli omologò il concordato preventivo in continuità proposto da una società, nonostante il dissenso di una creditrice che aveva venduto con patto di riservato dominio un macchinario, rivendicandone la proprietà per il mancato pagamento del saldo del prezzo. La società venditrice propose reclamo ai sensi dell’art. 51 c.c.i.i. avverso la sentenza di omologazione, per ribadire la rivendica e non pregiudicare l’esito della causa di consegna instaurata presso altro tribunale.
La Corte d’appello di Torino rigettò il reclamo, negando alla ricorrente la legittimazione ad impugnare l’omologazione per non aver proposto tempestiva opposizione davanti al tribunale ai sensi dell’art. 48, comma 2, c.c.i.i.. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha disatteso il primo motivo, relativo alla legittimazione a reclamare, richiamando il principio di diritto già affermato da Cass. n. 5937/2026, che ha dato continuità all’orientamento espresso sotto il vigore della legge fallimentare da Cass. n. 19810/2025: la legittimazione spetta solo alle parti formali che abbiano partecipato al giudizio di omologazione, fatta salva l’ipotesi di vizio procedurale impeditivo della partecipazione. I creditori sono parti in quanto abbiano presentato opposizione, non essendo sufficiente il mero dissenso espresso in sede di voto.
Quanto alla tempestività, l’art. 48, comma 2, c.c.i.i. definisce espressamente perentorio il termine di dieci giorni prima dell’udienza, sicché l’opposizione tardiva è inefficace. La Corte ha escluso l’operatività del principio di sanatoria per il raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156, comma 3, c.p.c., poiché la disciplina dei termini non interferisce con quella della nullità degli atti. Ha inoltre precisato che la memoria di opposizione, in quanto atto di costituzione davanti al giudice, va depositata in tribunale, senza che rilevi la trasmissione al commissario giudiziale o alla PEC della procedura; l’errore non è scusabile, essendo l’adempimento indicato chiaramente dalla legge, e non integra i presupposti per la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c.
La Corte ha infine escluso che l’erronea indicazione della società come «opponente» nell’intestazione della sentenza di omologazione potesse assumere rilievo, avendo il tribunale dichiarato in motivazione l’inammissibilità dell’opposizione per tardività. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile, essendo la mancata compensazione delle spese espressione di discrezionalità insindacabile, e in parte infondato, risultando la liquidazione inferiore al valore medio dei compensi per lo scaglione applicabile. Il ricorso è stato pertanto rigettato.
Nota della Redazione
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