La società estinta può stare in giudizio ma non può impugnare se non fu parte del reclamo (Cass. civ. Sez. 1 n. 16192 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese conserva la capacità di stare in giudizio tanto nel procedimento per la dichiarazione di fallimento e nelle successive fasi impugnatorie, quanto nella conseguente procedura concorsuale. Tuttavia, la legittimazione a impugnare la sentenza che ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale spetta esclusivamente a chi è stato parte del giudizio di reclamo. La discordanza tra l’intestazione dell’atto e la procura alle liti configura un mero errore materiale solo quando riguarda l’errata indicazione del nome del legale rappresentante della società, non quando concerne la stessa individuazione della parte del processo. In quest’ultimo caso non è applicabile la sanatoria ex art. 182 c.p.c., trattandosi di carenza di interesse e di legittimazione ad impugnare.
Il Fatto
Il Tribunale di Trento, su istanza di una creditrice, aveva dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di una società a responsabilità limitata cancellata dal registro delle imprese da meno di un anno, ai sensi dell’art. 33 c.c.i.i.. Avverso tale sentenza era stato proposto reclamo alla Corte d’appello di Trento dai due soci della società estinta, i quali si erano dichiarati “successori a titolo universale” della stessa.
La corte territoriale aveva dichiarato il reclamo inammissibile, ritenendo i due soci privi di interesse e legittimazione. La società estinta, in persona del proprio liquidatore, aveva quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, contestando l’attribuzione del reclamo ai soci anziché alla società e lamentando la mancata concessione del termine per sanare il preteso difetto di rappresentanza.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente chiarito che la società estinta conserva la capacità di stare in giudizio nella procedura concorsuale, richiamando il principio consolidato per cui “la società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese conserva la capacità di stare in giudizio tanto nel procedimento per la dichiarazione di fallimento e nelle successive fasi impugnatorie, quanto nella conseguente procedura concorsuale”, come affermato da Cass. n. 14345/2025.
Tuttavia, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva della ricorrente. La società, infatti, non aveva proposto reclamo contro la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e non era stata parte del giudizio di reclamo. La corte territoriale aveva correttamente rilevato che i reclamanti si erano espressamente qualificati come “successori” della società, quindi soggetti giuridici distinti che agivano in proprio: l’eventuale errore non era materiale, ma concettuale e giuridico nella scelta dei soggetti legittimati alla presentazione del reclamo.
Quanto al preteso principio di prevalenza della procura sull’intestazione dell’atto, la Corte ha precisato che la giurisprudenza invocata dalla ricorrente non esiste o riguarda un diverso tema. Il principio applicabile, desumibile da Cass. n. 12445/2022, attiene esclusivamente alla discordanza tra l’intestazione dell’atto e la procura quando si tratti di individuare il legale rappresentante della società, non quando la parte del processo sia stata inequivocabilmente indicata nell’atto e si pretenda di sostituirla valorizzando la non corrispondenza con la procura.
La Corte ha infine escluso l’applicabilità della sanatoria di cui all’art. 182 c.p.c. e dell’art. 101, comma 2, c.p.c.: l’ostacolo rilevato non era un difetto di rappresentanza, ma una carenza di interesse e di legittimazione dei reclamanti, mentre il dovere di instaurare il contraddittorio non implica quello di accogliere le istanze della parte. Ha altresì ritenuto infondata la censura sulla illegittima costituzione del curatore, il quale nel giudizio di reclamo rappresenta gli interessi della massa dei creditori e non quelli della società in liquidazione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.