Appalto pubblico: prova dell’esecuzione e certificato di regolare esecuzione (Cass. civ. Sez. I n. 29200 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il mero contrasto tra un’ordinanza istruttoria di ammissione delle prove e la successiva sentenza che le dichiari inammissibili non integra vizio della decisione, perché le ordinanze in materia di prove sono revocabili anche implicitamente e non pregiudicano il merito, non acquisendo efficacia di giudicato né effetto preclusivo. La previsione dell’art. 5, legge n. 741/1981 consente all’appaltatore di agire per il pagamento del corrispettivo pur in assenza del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo, ma non lo esonera dal fornire la prova del corretto adempimento dell’obbligazione assunta con il contratto di appalto. Il vizio di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c. concerne un preciso accadimento storico-naturalistico, non questioni o argomentazioni, e il ricorrente che lo deduca deve indicare i fatti specifici omessi, il dato da cui risultino, il come e il quando della loro discussione e la loro decisività. Le questioni non affrontate nella sentenza impugnata possono essere prospettate in sede di legittimità solo se il ricorrente indichi, in ossequio al principio di autosufficienza, lo specifico atto del giudizio di merito in cui le aveva dedotte.
Il Fatto
Una società appaltatrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il corrispettivo di interventi di manutenzione periodica eseguiti in favore della stazione appaltante. La committente propose opposizione e il Tribunale revocò il decreto, rilevando l’assenza di adeguata prova dell’esecuzione dei lavori.
La Corte d’appello respinse il gravame dell’appaltatrice, richiamando le previsioni contrattuali e l’assenza del certificato di regolare esecuzione, con conseguente inammissibilità delle prove orali sul punto. Proposto ricorso per cassazione con due motivi, la committente resistette con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi, per la loro correlazione, e li dichiara inammissibili. Quanto al primo, il rilievo d’ufficio della inammissibilità delle prove non costituisce ratio della decisione, che si fonda essenzialmente sul giudizio di assenza di adeguata prova circa l’effettiva esecuzione dei lavori, in conformità al principio per cui solo con l’approvazione del collaudo da parte della pubblica amministrazione sorge il diritto dell’appaltatore al compenso.
La Corte precisa che il mero contrasto tra un’ordinanza istruttoria e la successiva sentenza di merito non integra vizio, esprimendo tale ipotesi il principio dell’art. 177, primo comma, c.p.c.: le ordinanze comunque motivate non possono pregiudicare la decisione della causa. Le ordinanze con cui il giudice istruttore o il collegio decidono sulle richieste di ammissione delle prove sono revocabili, anche implicitamente, e non acquisiscono efficacia di giudicato né spiegano effetto preclusivo, potendo ogni questione essere nuovamente trattata e diversamente delibata in sede di decisione.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile per la preclusione dell’art. 348-ter c.p.c., poiché la valutazione di inidoneità probatoria è stata espressa in modo conforme dal Tribunale e dalla Corte territoriale. La Corte ribadisce che il vizio di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c. riguarda un preciso accadimento o circostanza in senso storico-naturalistico, non questioni o argomentazioni: il ricorrente deve indicare i fatti specifici omessi, il dato testuale o extratestuale da cui risultino, il come e il quando della loro discussione processuale e la loro decisività.
Le ulteriori deduzioni sull’applicabilità dell’art. 5, legge n. 741/1981 e sull’esistenza di un documento ricognitivo del debito sono inammissibili, non essendo state affrontate nella decisione impugnata né risulta che il ricorrente abbia indicato gli atti in cui le avrebbe sollevate nei gradi di merito. La Corte rammenta che la norma consente all’appaltatore di agire per il corrispettivo senza certificato di regolare esecuzione o di collaudo, ma non lo esonera dalla prova dell’adempimento, ed è riservata al giudice del merito l’indagine sulle dichiarazioni della parte ai fini della ricognizione di debito ex art. 1988 c.c.
Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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