Rimborso IVA al cessionario solo con contestazione della detrazione (Cass. civ. Sez. V n. 6812 del 14.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il cessionario o committente che ha assolto l’IVA in via di rivalsa al proprio fornitore non è legittimato a chiedere il rimborso direttamente all’amministrazione finanziaria. Il rapporto tributario con l’erario riemerge, in via eccezionale, soltanto quando venga contestato il diritto alla detrazione dell’IVA esposta nella dichiarazione annuale. Fuori da questa ipotesi, il fruitore del bene o del servizio può solo esperire nei confronti del cedente o prestatore l’azione civilistica di ripetizione dell’indebito. Il principio di effettività dell’ordinamento unionale impone l’azione diretta verso le autorità tributarie unicamente quando il rimborso risulti impossibile o eccessivamente difficile, come nel caso di fallimento del cedente.

Il Fatto

Una società, utilizzatrice finale di energia elettrica, ha chiesto all’amministrazione finanziaria il rimborso dell’IVA assolta in via di rivalsa sui fornitori, calcolata su una base imponibile che assumeva comprensiva degli oneri di sistema in modo non corretto. La società è soggetto passivo che eroga prestazioni esenti da IVA e, per tale ragione, l’imposta assolta sugli acquisti risulta totalmente indetraibile.

La pretesa di rimborso diretto è stata respinta nei gradi di merito. La controversia è così giunta davanti alla Corte di cassazione, che ha esaminato il profilo della legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate rispetto all’azione di ripetizione.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce i rapporti che si profilano in una operazione rilevante ai fini IVA. Essi sono tre e, pur collegati, non interferiscono: quello tra amministrazione e cedente per il pagamento dell’imposta, quello tra cedente e cessionario per la rivalsa, quello tra amministrazione e cessionario per la detrazione dell’imposta assolta in rivalsa.

Il presupposto dell’azione diretta dinanzi all’amministrazione è l’esercizio del diritto alla detrazione, che inerisce al meccanismo stesso dell’imposta. Il presupposto dell’azione di ripetizione è invece il carattere indebito del versamento effettuato dal soggetto passivo. Solo quando viene contestata la detrazione dell’IVA esposta in dichiarazione il cessionario ristabilisce con l’erario il rapporto diretto idoneo a far valere un proprio credito.

Nel caso concreto la fattispecie si colloca fuori da questa ricostruzione. L’avere versato in via di rivalsa un’IVA non dovuta per errata determinazione della base imponibile non pone il cessionario in rapporto diretto con l’amministrazione: egli non è il soggetto passivo dell’imposta versata, qualifica attribuibile solo a chi ha realizzato il presupposto impositivo.

La Corte richiama la giurisprudenza unionale sulla neutralità e sull’effettività. Il sistema che consente al venditore di chiedere il rimborso e all’acquirente di agire civilisticamente contro di lui rispetta quei principi. Solo se il rimborso è impossibile o eccessivamente difficile l’acquirente è legittimato ad agire verso le autorità tributarie, come nel caso di fallimento del venditore.

È respinta la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE: non individua la norma unionale da interpretare e si risolve in una critica sistemica. La pronuncia CGUE del 2024 citata dalla società riguarda un problema diverso. L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, relativo all’esclusione degli oneri di sistema dalla base imponibile. La sentenza è cassata senza rinvio perché la causa, ab origine, non poteva essere proposta; le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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