Utili extracontabili e società a ristretta base: la presunzione di distribuzione non richiede ruoli gestori (Cass. civ. Sez. 5 n. 20184 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento di utili extracontabili in capo a una società a ristretta base partecipativa legittima la ripresa fiscale nei confronti dei soci, presuntivamente distributari degli utili in proporzione alle rispettive quote. La presunzione di distribuzione si fonda su due elementi coesistenti: la ristrettezza della base partecipativa, intesa quale particolare intensità dell’affectio societatis, e l’accertamento di utili extracontabili in capo alla società. Il suo fondamento non è il coinvolgimento del socio in ruoli attivi di gestione, sicché non è necessario che il socio ricopra cariche gestorie o direttive. La prova contraria che il socio deve offrire consiste nella dimostrazione positiva della specifica destinazione impressa agli utili prodotti “in nero”, non nella prova negativa di non aver ricevuto la distribuzione. In caso di società a ristretta base che partecipi al capitale di altra società parimenti a ristretta base, l’accertamento a carico della persona fisica socia non presuppone l’emissione di un avviso di accertamento nei confronti della società partecipante.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a due socie della Immobiliare Smeraldo S.r.l., società a ristretta base familiare, altrettanti avvisi di accertamento per i periodi d’imposta 2014 e 2015, imputando loro pro quota un maggior reddito di capitale ex art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973. La società partecipata deteneva l’85% del capitale della Sifer S.p.A., a sua volta destinataria di un avviso di accertamento fondato sul disconoscimento di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e sulla deduzione di costi fittizi. Le contribuenti, estranee alla gestione della Sifer, contestavano la legittimità dell’imputazione diretta degli utili “a cascata”, deducendo la violazione del divieto di doppia presunzione e l’insussistenza di flussi monetari giustificativi della distribuzione. I giudici di merito rigettavano le opposizioni, sicché le socie proponevano ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel dichiarare infondato il motivo di ricorso, ripercorre il quadro giurisprudenziale in tema di presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa. Il principio, di diritto vivente, opera anche quando l’accertamento della produzione degli utili consegua al disconoscimento di costi fittizi, non rilevando il modo in cui il maggior reddito sia stato prodotto; l’operatività della presunzione non è stata inoltre modificata dall’introduzione dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992.
Superando talune oscillazioni giurisprudenziali che ancoravano la presunzione al coinvolgimento del socio in ruoli attivi di gestione, la Corte precisa che il suo fondamento risiede nella particolare intensità dell’affectio societatis che caratterizza le compagini ristrette, a prescindere da un vincolo familiare. Ne discende che non è necessario che il socio subisca la ripresa ricoprendo cariche gestorie o direttive: è sufficiente che egli faccia parte della compagine sociale senza avere intrapreso azioni concrete di conflitto con la società o con i suoi amministratori.
Quanto all’onere probatorio, la prova che il socio deve offrire per vincere la presunzione non può essere meramente negativa, ma deve consistere nella dimostrazione positiva della destinazione specifica impressa agli utili prodotti “in nero”, quale l’immobilizzazione o un impiego determinato; in mancanza, gli utili accertati si considerano finiti, direttamente o indirettamente, pro quota, nella disponibilità dei soci.
Con riferimento al “ribaltamento” degli utili accertati in capo alla società partecipata, la S.C. afferma che non è necessario un previo avviso di accertamento nei confronti della società a ristretta base intermedia: nessuna norma impone tale adempimento, e l’id quod plerumque accidit induce a ritenere che tali società abbiano come fine naturale la produzione di utili da distribuire ai soci (art. 2247 c.c.). La scelta della ripresa diretta non lede il diritto di difesa dei soci, i quali possono comunque dimostrare che l’accertamento sarebbe stato precluso nei confronti della società partecipata o che gli utili hanno avuto una diversa destinazione.
Nel caso di specie, la Corte ritiene corretta l’applicazione dei principi da parte del giudice di appello: la società accertata e la società partecipante erano entrambe a ristretta base, e le contribuenti non avevano offerto la prova positiva della specifica destinazione degli utili, sicché il ricorso è rigettato, con conseguente condanna alle spese e ai pagamenti ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
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Nota della Redazione
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