Compensazione prezzi materiali soltanto per contratti in corso di esecuzione (TAR Sicilia n. 22 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La compensazione per gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, disciplinata dall’art. 1-septies del d.l. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021, presuppone che il contratto sia in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione. La compensazione opera, inoltre, nei limiti delle lavorazioni eseguite e contabilizzate a partire dal 1° gennaio 2021. Grava sul richiedente l’onere di provare che le lavorazioni per le quali chiede la compensazione siano state svolte nel periodo rilevante. Il difetto del presupposto applicativo rende infondate le censure relative ai conteggi, al difetto di motivazione, agli interessi moratori, alla rivalutazione monetaria e all’istanza risarcitoria.

Il Fatto

La ricorrente, aggiudicataria di una commessa di lavori di manutenzione, ha presentato istanza di compensazione ai sensi dell’art. 1-septies del d.l. n. 73/2021 per l’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione relativo al primo semestre 2021. La stazione appaltante ha riconosciuto un importo inferiore a quello richiesto.

La società ha impugnato il certificato di pagamento, deducendo l’errore di calcolo, il difetto di motivazione, la violazione della disciplina sugli interessi moratori e, in via subordinata, chiedendo il risarcimento del danno per il ritardo nella conclusione del procedimento. La resistente ha eccepito l’improcedibilità e chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che l’infondatezza nel merito consente di prescindere dall’esame dell’eccezione di improcedibilità e di definire il giudizio senza gli approfondimenti istruttori richiesti dalle parti.

Il presupposto di applicabilità della norma invocata è che i contratti fossero in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2021. Nel caso concreto, dal certificato di ultimazione dei lavori risulta che i servizi erano stati ultimati in data 22.1.2021, circa sei mesi prima dell’entrata in vigore della legge di conversione. I lavori, pertanto, non potevano dirsi in corso di esecuzione.

Il Tribunale ha aggiunto che la compensazione avrebbe comunque riguardato le sole lavorazioni eseguite e contabilizzate a partire dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell’art. 1-septies, comma 3. Essendo i lavori cessati il 22.1.2021, le lavorazioni utili si sono protratte per circa tre settimane. Sarebbe stato onere della ricorrente dimostrare che tutte le lavorazioni oggetto di compensazione fossero state svolte in quel periodo.

Dagli atti di causa, invece, l’unico riferimento temporale relativo alle tubazioni risulta anteriore al gennaio 2021, e per il resto la ricorrente non ha fornito alcun utile elemento probatorio.

Il difetto del presupposto applicativo e la mancata dimostrazione della fondatezza della pretesa rendono infondati il primo e il secondo motivo di ricorso. Ne segue l’impossibilità di accogliere le censure su interessi moratori e rivalutazione monetaria, nonché l’istanza risarcitoria, rimasta priva di adeguato supporto probatorio. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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