Mutamento di destinazione d’uso dissimulato e abusi pregressi bloccano la CILA (TAR Lombardia n. 1603 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione dell’intervento edilizio prescinde dal nomen iuris attribuito dalla parte e richiede una valutazione complessiva e funzionale delle opere. Costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso, ai sensi dell’art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001, il passaggio dalla categoria produttiva a quella residenziale, desumibile da molteplici indizi progettuali, quali la suddivisione in camere e la moltiplicazione dei servizi igienici in unità di contenute dimensioni. La presenza di abusi edilizi pregressi non sanati, con incremento della superficie lorda, impedisce radicalmente la presentazione e l’efficacia di qualsiasi ulteriore titolo edilizio, essendo la legittimità dello stato dei luoghi presupposto indefettibile di ogni successiva trasformazione. Nei confronti degli atti di vigilanza edilizia, di natura vincolata, opera il principio di dequotazione dei vizi formali ex art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, con conseguente irrilevanza delle doglianze partecipative. L’onere di provare l’epoca di realizzazione del manufatto grava sul privato, che deve fornire elementi certi e univoci, non essendo sufficienti planimetrie catastali e fotografie prive di riscontro interno.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato in data 1° settembre 2023 una CILA per opere di manutenzione straordinaria su un’unità immobiliare a destinazione produttiva. Nel corso dei lavori ha realizzato ulteriori interventi, regolarizzati con una SCIA del 7 agosto 2024, qualificata come manutenzione straordinaria senza mutamento di destinazione d’uso.
Il Comune di Milano ha dapprima ordinato la sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990 e, in seguito, ha ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi degli artt. 27 e 37 del d.P.R. n. 380/2001. Ha poi avviato il procedimento per la dichiarazione di inammissibilità della CILA, acquisendo il parere igienico-sanitario dell’ATS, e infine ha dichiarato l’inefficacia del titolo, differendo l’efficacia dell’ordine di ripristino all’esito del giudizio. La società ha impugnato tutti gli atti con ricorso introduttivo e due motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via prioritaria la questione della qualificazione dell’intervento. Il nomen iuris attribuito dalla parte non vincola il giudice: la destinazione d’uso è quella impressa dal titolo abilitativo e ogni modifica che alteri la funzione originaria, incidendo sul carico urbanistico, assume rilievo giuridico. La giurisprudenza amministrativa richiamata (Cons. Stato n. 8906 del 2022) conforta tale impostazione.
Nel caso concreto, il Comune non si è fondato su un elemento isolato, ma su un complesso di indizi convergenti. Gli elaborati grafici e la documentazione fotografica del sopralluogo mostrano un’articolazione interna — suddivisione in più camere e previsione di tre servizi igienici — oggettivamente preordinata a un utilizzo abitativo. La tesi del mero refuso è stata giudicata inidonea a superare l’evidenza del progetto. Le opere integrano così un mutamento di destinazione d’uso dalla categoria produttiva a quella residenziale.
Da tale qualificazione discende la legittimità della richiesta del parere igienico-sanitario, presupposto necessario ai sensi dell’art. 88 del Regolamento Edilizio in combinato disposto con la legge regionale n. 7/2017. Le censure sul difetto di partecipazione sono respinte: gli atti di vigilanza edilizia hanno natura vincolata e il loro contenuto è predeterminato dalla legge. Opera quindi l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, che esclude l’annullabilità per vizi procedimentali quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Il Collegio esclude poi l’operatività del soccorso istruttorio: le ragioni ostative non erano mere irregolarità formali, ma vizi sostanziali — mutamento d’uso non assentibile tramite CILA e abusi edilizi pregressi. Quanto all’asserita anteriorità al 1942 dei volumi contestati, il Tribunale ribadisce che l’onere probatorio grava sul privato e richiede elementi rigorosi. Planimetrie catastali e fotografie generiche sono state ritenute inidonee; il Comune ha anzi accertato, sulla base della licenza di occupazione del 1932, che il locale originario era privo del bagno esterno e del vano sottoscala. La presenza di abusi non sanati impedisce radicalmente ogni ulteriore titolo edilizio.
Quanto alla motivazione, il Collegio ritiene sufficiente che emerga il percorso logico seguito, senza necessità di confutazione analitica di ogni argomentazione procedimentale. Il ricorso è respinto, con integrale compensazione delle spese e assorbimento delle censure residue in applicazione del principio della motivazione plurima.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.