Ottemperanza al giudicato sulla carta docente: rileva la notifica del titolo esecutivo (TAR Lombardia n. 1976 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notifica del titolo esecutivo, ossia dell’atto che, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile realizzabile coattivamente. Esso non coincide con la spedizione in forma esecutiva di cui all’art. 475 c.p.c., che dopo le modifiche introdotte dalla cd. Legge Cartabia non è più necessaria per portare a esecuzione le sentenze secondo il rito civile. Ne consegue che la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non pone problemi di compatibilità con l’attuale art. 475 c.p.c., poiché il termine decorre dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore. Il giudice amministrativo, accertata la parziale inottemperanza, ordina all’amministrazione di dare esecuzione integrale al giudicato nel termine fissato in motivazione e la condanna alle spese.
Il Fatto
Il giudice ordinario, con sentenza del Tribunale Ordinario di Monza, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere alla ricorrente il diritto all’accredito sulla carta del docente dell’importo di 500 euro annui per due anni scolastici, oltre interessi dalla data di concreta attribuzione. Il titolo, munito di attestazione di conformità all’originale, era stato notificato al Ministero all’inizio del 2025 e su di esso si era formato il giudicato.
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, lamentando il mancato accredito delle somme. Il Ministero si è costituito depositando documentazione attestante l’avvenuto accredito dei voucher sulla carta docente.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio ha esaminato la procedibilità del ricorso. La sentenza, munita di asseverazione di conformità all’originale e notificata al Ministero, costituiva titolo per l’esecuzione forzata ai sensi dell’art. 475 c.p.c. Poiché tra la notifica e la proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni, la domanda è stata ritenuta procedibile.
Il passaggio centrale riguarda la nozione di titolo esecutivo. Il Collegio ha chiarito che l’art. 14 del d.l. n. 669/1996 richiama il titolo esecutivo nel senso dell’atto che, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile realizzabile coattivamente. Esso differisce dalla spedizione in forma esecutiva, requisito che, dopo le modifiche della cd. Legge Cartabia all’art. 475 c.p.c., non è più necessario per portare a esecuzione le sentenze secondo il rito civile.
Da tale ricostruzione il TAR ha tratto la conseguenza che la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non pone alcun problema di compatibilità con l’attuale art. 475 c.p.c. Il termine di 120 giorni inizia dunque a decorrere dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore; il Collegio ha richiamato, in termini, Cons. Stato, Sez. V, 9 gennaio 2024, n. 309.
Nel merito, la materia del contendere è cessata quanto alla sorte capitale, per l’avvenuto accredito delle somme sulla carta docente. Il ricorso è invece fondato per il residuo, ossia per la parte di interessi, non essendo stato eseguito il titolo per tale voce. Il TAR ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa.
Quanto alle spese, non contestato l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’amministrazione è stata condannata alla rifusione, con liquidazione parametrata anche al valore contenuto della controversia e alla natura stereotipata delle attività difensive. Le spese sono state distratte in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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