Accesso agli atti di gara e offerta tecnica oscurata: esame riservato dal giudice (TAR Abruzzo n. 303 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accesso agli atti di una procedura di gara, ove la stazione appaltante abbia accolto le richieste di oscuramento dell’offerta tecnica presentate dall’operatore economico aggiudicatario, il Tribunale amministrativo può disporre incombenti istruttori ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm., ordinando alla stessa l’esibizione dell’offerta in copia integrale e in plico sigillato. In tal caso, il giudice si riserva l’esame diretto e riservato della documentazione, al fine di valutare la fondatezza dell’istanza di accesso senza che la controinteressata possa prenderne visione, sospendendo ogni pronuncia nel merito e rinviando la trattazione della causa a successiva udienza.
Il Fatto
Il Consorzio ricorrente ha partecipato a una gara indetta da AreaCom, soggetto aggregatore della Regione Abruzzo, per l’affidamento di un accordo quadro per il servizio di vigilanza antincendio. Classificatosi secondo nel lotto di maggiore valore economico, aggiudicato alla controinteressata, il Consorzio ha proposto ricorso avverso l’aggiudicazione, deducendo vizi di legittimità, e ha presentato istanza di accesso all’offerta tecnica ed economica dell’aggiudicataria. AreaCom, avendo accolto le richieste di oscuramento presentate dai concorrenti, non ha osteso la documentazione richiesta. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., impugnando il verbale con cui la stazione appaltante ha accolto le istanze di oscuramento, asserendo che l’offerta tecnica era stata resa disponibile in versione quasi completamente oscurata. Nel corso del giudizio, la controinteressata ha proposto regolamento di competenza, respinto dal Consiglio di Stato, e la causa è stata trattenuta in decisione sulla sola domanda di accesso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la causa non è matura per la decisione, in quanto, ai fini del decidere sul ricorso per l’accesso, necessita di un incombente istruttorio. Ha pertanto ordinato ad AreaCom di depositare l’offerta tecnica dell’aggiudicataria in copia cartacea e in plico sigillato, senza l’oscuramento, per consentire al giudice l’esame riservato della stessa nella sua interezza. L’esame diretto della documentazione da parte del Collegio, senza possibilità di visione da parte della ricorrente, è funzionale a verificare la legittimità del diniego opposto all’accesso, nel bilanciamento tra l’interesse alla trasparenza e la tutela dei segreti tecnici e commerciali dell’operatore economico.
L’ordinanza ha disposto che l’adempimento avvenga entro il termine di dieci giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa, sospendendo ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, e ha rinviato la trattazione della causa alla successiva udienza in camera di consiglio dell’11 giugno 2026. La decisione conferma che, nel giudizio di accesso, il Tribunale può esercitare penetranti poteri istruttori, anche disponendo l’esibizione di atti coperti da riservatezza, purché l’esame avvenga in via riservata, senza che la parte istante possa averne conoscenza, in attesa della valutazione sulla loro ostensibilità.
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Nota della Redazione
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