Inammissibile il ricorso proposto senza autorizzazione del giudice delegato (TAR Sicilia n. 24 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La procura speciale conferita al difensore dal legale rappresentante di una società sottoposta ad amministrazione giudiziaria è nulla ove rilasciata senza la preventiva autorizzazione scritta del giudice delegato, atto di straordinaria amministrazione imposto dall’art. 40, comma 3, d.lgs. n. 159/2011. Né la circostanza che le funzioni di amministratore giudiziario e di legale rappresentante della società si sovrappongano nella stessa persona consente di agire in giudizio autonomamente, poiché permane il vincolo autorizzatorio. La successiva ratifica del giudice delegato non sana il vizio originario, essendo inapplicabile al processo amministrativo l’art. 182, comma 2, cod. proc. civ. per insussistenza di lacune normative e per incompatibilità testuale e logico-argomentativa. Il ricorso radicato in difetto di ius postulandi è pertanto inammissibile.

Il Fatto

Una società ha impugnato davanti al TAR Sicilia l’ordinanza n. 3 del 21 novembre 2024 con cui il Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti ha adottato l’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti (stralcio rifiuti urbani), unitamente agli atti presupposti, tra cui il D.A. n. 179 del 5 giugno 2024 di parere motivato VAS. La ricorrente mirava a realizzare una discarica per rifiuti non pericolosi, per la quale aveva ottenuto il giudizio di compatibilità ambientale favorevole, e lamentava la mancata inclusione dell’impianto nell’elenco delle discariche in corso di valutazione.

Il ricorso era affidato a quattro motivi: nullità per difetto assoluto di attribuzione, eccesso di potere sotto plurimi profili, violazione dell’art. 199 d.lgs. n. 152/2006 e sviamento di potere. Nel corso del giudizio è emerso che la società era sottoposta alla misura dell’amministrazione giudiziaria, circostanza non dichiarata all’atto della proposizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato d’ufficio l’esistenza di una questione pregiudiziale in rito, già segnalata con l’ordinanza n. 1258/2025: la procura speciale era stata rilasciata dal legale rappresentante pro tempore della società in assenza di preventiva autorizzazione del giudice delegato. La causa è stata quindi trattenuta in decisione con l’indicazione alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., dei dubbi sull’ammissibilità e sulla non sanabilità del vizio.

Muovendo dall’art. 40, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, il TAR ha ricordato che l’amministratore giudiziario opera quale ausiliario del giudice delegato e non può compiere atti di straordinaria amministrazione, tra cui la promozione di una lite, senza autorizzazione scritta. La norma si applica anche quando le figure di amministratore giudiziario e di legale rappresentante coincidono: il permanere del regime di amministrazione preclude la libera iniziativa processuale in tutela della posizione giuridica della società.

Il Collegio ha richiamato sul punto Cons. Stato, Sez. IV n. 8162 del 2023, escludendo che una successiva ratifica del giudice delegato possa operare ex tunc. Determinante è il richiamo dell’Adunanza Plenaria n. 11 del 2025, che ha escluso l’applicabilità al processo amministrativo dell’art. 182, comma 2, cod. proc. civ. in forza del rinvio di cui all’art. 39 cod. proc. amm.: il codice del processo amministrativo è organico, la sanatoria della procura nulla non è prevista e non integra una lacuna, con la conseguenza che la nullità è insanabile e il ricorso è inammissibile per difetto del nesso tra ricorso e titolare della situazione giuridica.

Poiché la ratifica intervenuta il 16 giugno 2025, poi corretta il 26 luglio successivo, non ha potuto sanare la violazione, la procura è rimasta nulla e il ricorso inammissibile per carenza di ius postulandi in capo al difensore nominato. La questione ha assorbito ogni altra eccezione dell’Avvocatura erariale. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite per il rilievo d’ufficio della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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